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Formazione iniziale: pubblicato il decreto per i TFA speciali

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tfa-01 (1)Il Decreto modifica il regolamento della formazione iniziale anche su altri aspetti. Il conseguente decreto organizzativo penalizza fortemente i docenti aventi titolo.

 

 

Il testo del regolamento relativo al TFA speciale è stato firmato dal Ministro il 25 marzo 2013.

Con questo Decreto, oltre all’istituzione dei TFA speciali, vengono apportate anche altre modifiche al regolamento sulla formazione iniziale.

 

Istituzione dei TFA speciali

Il decreto prevede che le Università e le istituzioni AFAM organizzino corsi di abilitazione destinati al personale non abilitato che abbia almeno tre anni di servizio.

I corsi sono previsti per tutte le classi di concorso (inclusistrumento musicale e gli ITP) e per la scuola primaria  e dell’infanzia.

 

Requisiti per la partecipazione

  1. Non avere un contratto a tempo indeterminato nella scuola statale
  2. Non essere già abilitati per l’insegnamento richiesto
  3. Essere in possesso del prescritto titolo di studio
  4. Avere 3 (tre) anni di servizio (incluso il sostegno) nelle scuole statali o paritarie o nella  formazione professionale (solo per servizi corrispondenti a classi di concorso nei percorsi per l’assolvimento dell’obbligo a partire dal 2008/2009)

 

Come si calcolano i tre anni

  • Periodo: dal 1999/2000 al 2011/2012
  • Validità anno scolastico: almeno 180 giorni (o dal 1 febbraio fino alle valutazioni finali) sul medesimo insegnamento (incluso il sostegno) nell’anno scolastico.

 

Per quale insegnamento è possibile partecipare: per un insegnamento per il quale si sia prestato almeno uno dei tre anni di servizio richiesti (compreso il servizio su sostegno con riferimento all’insegnamento dal quale si è stati individuati).

 

Durata dei corsi per la scuola primaria e dell’infanzia

I corsi sono gli stessi previsti per i maestri diplomati (DM 249/10 art. 15 comma 16), ma in questo caso non è prevista la prova di accesso.

La durata è di un anno accademico pari a 60 crediti finalizzati al rafforzamento delle competenze generali pedagogico/didattiche, all’acquisizione delle competenze di livello B2 in lingua inglese, alla didattica dei vari ambiti disciplinari, alle competenze digitali e all’integrazione degli alunni con disabilità.

 

Durata dei corsi per la scuola secondaria

I corsi hanno una durata di un anno accademico ma i crediti richiesti sono solo 41 essendo considerato già svolto il tirocinio (19 CFU). I 41 crediti sono relativi a competenze pedagogico/didattiche, alla didattica delle discipline, alle competenze digitali e all’integrazione degli alunni con disabilità. Analogamente al TFA ordinario, non è richiesto il livello B2 in lingua straniera.

 

Attivazione dei corsi

Il Decreto prevede un provvedimento organizzativo del Ministro per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande e i criteri per l’eventuale dilazione in più anni accademici (2013/2014 e 2014/2015) dei percorsi in considerazione del probabile alto numero di domande. Il Ministro ha già firmato tale atto, che, come abbiamo già sottolineato,  si configura come una forzatura e una penalizzazione dei docenti che per anni hanno garantito il funzionamento delle scuole. A breve pubblicheremo un articolo di merito su tale provvedimento.

 

Ulteriori modifiche al regolamento sulla formazione iniziale

 

Le altre modifiche al regolamento della formazione iniziale (DM 249/10) sono relative a:

  1. Le modalità di individuazione dei posti disponibili di anno in anno per i percorsi di formazione iniziale (TFA e lauree magistrali/diplomi di II livello), tenendo conto non solo delle previsioni sui pensionamenti ma anche dell’effettiva consistenza dei posti assegnati a supplenza
  2. Il numero dei posti dei tutor organizzatori e coordinatori che possono essere definiti anche in deroga ai parametri indicati nel regolamento
  3. La prova di accesso al TFA che prevede che le modalità della stessa siano definite di volta in volta con un Decreto del Ministro e non più con le modalità adottate per gli attuali TFA

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