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Tentativo di conciliazione per la mancata stipula del contratto a tempo indeterminato ovvero determinato.

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Quest’anno la gestione delle supplenze da parte del MIUR anche in relazione alla questione dell’accantonamento dei posti per i docenti inidonei all’insegnamento,  ha comportato difformità di comportamento degli uffici territoriali che hanno prodotto, in alcuni casi, la mancata nomina degli aspiranti assistenti di prima fascia (24 mesi) con  nomine fino all’avente diritto, individuati dalla graduatoria di Istituto, in luogo di quella annuale, fino al 31 agosto.
Analogamente, per gli stessi motivi (supplenze fino all’avente diritto ex, art.40 L. 449/97), il personale ATA di ruolo, aspirante a supplenza ai sensi e per gli effetti dell’art 59 del CCNL, non ha potuto avvalersi di tale diritto e della consequenziale attività lavorativa,  di altro profilo.
In entrambi i casi, si registrano per gli interessati i danni del mancato servizio che si protrarranno anche negli anni successivi.
Per sanare questa ingiustizia, si possono ipotizzare solo due rimedi: una legge che riconosca tale diritto, ovvero una pronuncia in sede giudiziale, per il riconoscimento giuridico del mancato servizio.
Non essendo ipotizzabile, al momento, un intervento legislativo, l’unica strada attualmente percorribile è quella del ricorso per il riconoscimento dell’attribuzione del mancato punteggio di servizio e per ottenere il maturato economico non percepito.
In primis, riteniamo che sia utile tentare preventivamente una richiesta  di conciliazione per ottenere in sede extragiudiziale almeno il riconoscimento giuridico e, ove possibile, anche il maturato economico e solo  in caso di insuccesso attivare la normale via giurisdizionale più lunga e costosa.
Per questo, abbiamo predisposto, in coordinamento con l’Ufficio legale  , i modelli di conciliazione (Precari – 24 mesi; Ruolo- art 59 CCNL), con il fine di ottenere almeno il riconoscimento del servizio ai fini giuridici (l’amministrazione potrebbe avere vantaggio solo se non si insiste con il riconoscimento anche economico) per evitare che i lavoratori interessati vengano penalizzati nel rinnovo delle graduatorie permanenti, contemporaneamente, faremo le dovute pressioni sull’amministrazione per consentire la positiva conclusione delle istanze in sede di conciliazione ai sensi dell’art 135 del CCNL e della Legge n.183/2010 (c.d. collegato lavoro).
Qualora dai tentativi di conciliazione proposti non si ottenga il beneficio auspicato, ovvero l’amministrazione decida di non avviare le procedure di conciliazione tenuto conto che è venuto meno l’obbligo di tale procedura in base a quanto disposto dalla legge 183/2010, l’unica soluzione per i lavoratori che lo vorranno, sarà quella di proporre ricorso giurisdizionale al competente Tribunale del Lavoro.
Le eventuali spese di giustizia relative al contributo unificato potranno essere sostenute dal ricorrente soltanto previo specifico accordo. Nelle situazioni che coinvolgono più lavoratori sarà possibile presentare un ricorso collettivo così da ripartire e ridurre le eventuali spese di giustizia.
Gli interessati che rientrano nella fattispecie, se tesserati  , riceveranno ogni assistenza amministrativa e consulenza legale, gratuita, ivi compresa la compilazione e la presentazione dei ricorsi.
Per questo servizio è gradita la prenotazione per fissare un appuntamento.

Recapiti: Associazione Nazionale Orizzonte Docenti

Tel 329 9171025 fax 095 5183’29

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