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MOBILITÀ 2013/14: LE NOSTRE FAQ

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Proponiamo una serie di faq a cura della redazione, contenenti le risposte agli interrogativi e ai dubbi più frequenti in merito alle procedure di mobilità del personale scolastico, aggiornate alla luce della normativa di riferimento per l’a.s. 2013/14.

fonte: notiziedellascuola

Nello scorso anno fui individuata in soprannumero nell’organico di fatto nel mese di settembre 2012 sulla classe A043 e fui utilizzata in altra scuola. Devo fare domanda di trasferimento d’ufficio?

Si. I docenti individuati perdenti posto sull’organico di fatto devono fare domanda di trasferimento anche se l’organico di diritto per il prossimo anno non è stato ancora definito. Ovviamente lei può chiedere di partecipare al movimento, se vuole, solo a condizione che non si riformi il posto nella sua scuola di titolarità. In tale ipotesi la sua domanda verrà annullata.

 

Ho superato 2 concorsi a cattedre nella scuola media e nella scuola secondaria di II grado. Attualmente sono di ruolo nella classe A060. Nella domanda di trasferimento ho diritto alla valutazione di 2 concorsi?

La tabella di valutazione stabilisce che si valuta solo il concorso di livello pari o superiore a quello del ruolo di attuale appartenenza, quindi, solo il concorso delle superiori.

 

Sono una docente di scuola media e vorrei sapere se, e quando, posso ritirare la mia domanda di trasferimento?

Ecco le scadenze per i trasferimenti per l’a.s. 2013/14.

Tipologia di personale

1) Termine comunicazione al CED domande mobilità e posti disponibili

2) Termine revoca domande di movimento

3) Data pubblicazione movimenti

Docenti scuola infanzia

30 aprile

20 aprile

5 giugno

Docenti scuola primaria

30 aprile

20 aprile

5 giugno

Docenti scuola I grado

3 giugno

24  maggio

21 giugno

Docenti scuola sec. II grado

20 giugno

10 giugno

6 luglio

Personale educativo

4 maggio

24 aprile

25 maggio

Personale A.T.A.

10 luglio

30 giugno

30 luglio

Personale scolastico immesso in ruolo dopo il termine di presentazione delle domande

Può presentare domanda di trasferimento entro 5 giorni dalla nomina in ruolo e nei termini indicati in colonna 1) in riferimento alla tipologia di appartenenza. Analoghi sono i termini di cui alle colonne 2) e 3).

 

Sono un docente trasferito d’ufficio in quanto soprannumerario nell’a.s. 2012/2013. Come posso chiedere il rientro nella scuola di precedente titolarità?

Il docente trasferito d’ufficio che intende rientrare nella sede di precedente titolarità deve indicare nell’apposita casella del modulo-domanda la scuola, il Centro territoriale o il comune dal quale il docente è stato trasferito d’ufficio negli otto anni precedenti. E’ necessario indicare anche il tipo di posto su cui era titolare il docente al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio. Il tipo di posto è inteso come “normale” o “sostegno”.

 

Ho intenzione di chiede nel trasferimento scuole singole e alcuni distretti del comune di Napoli. In quale ordine li posso indicare per non incorrere in errori?

Le preferenze debbono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda e possono essere del seguente tipo:

  1. preferenze puntuali rappresentate da: a) scuola b) circolo;
  2. preferenze sintetiche rappresentate da: c) distretto; d) comune; e) provincia; f) dotazione organica provinciale; g) dotazione organica di sostegno (D.O.S.), per la scuola secondaria superiore; h) centri territoriali (corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta). Se Lei intende chiedere scuole specifiche di un determinato distretto, deve indicare prima le scuole e poi il codice sintetico del distretto.

 

Se chiedo preferenze di tipo distretto o comune quali scuola mi verranno assegnate e in quale ordine?

Gli insegnanti che chiedono preferenze sintetiche (distretto, comune, provincia) partecipano al movimento su tutte le scuole facenti parte della preferenza sintetica con assegnazione alle scuole nell’ordine in cui le stesse sono indicate nei bollettini ufficiali pubblicati dal Miur.

 

La continuità didattica nella stessa scuola decorre dall’assegnazione della nomina giuridica?

No. La continuità decorre dall’assegnazione della sede definitiva che avviene, negli ultimi anni, partecipando al trasferimento dopo l’immissione nei ruoli.

 

Sono titolare nel comune di Napoli dall’anno 2000 e dall’anno 2005 nella scuola Belvedere di Napoli sino ad oggi. Quale punteggio mi compete per la continuità nel comune e per la continuità nella scuola?

Lei vanta 7 anni di continuità nella stessa scuola perché l’anno corrente 2012/13  non si calcola. Per t anni ha diritto a punti 10 per i primi 5 anni ed a punti 4 per il sesto anno, quindi punti 14 in totale. La continuità nel comune di Napoli è di anni 5 dal 2000 al 2005 perché per gli anni successivi si calcola solo la continuità nella scuola a cui non si somma anche l’anzianità nel comune. Il punteggio è di ulteriori punti 5 (1 punto per ogni anno).

 

Nel distretto 40 di Napoli vi sono 2 sedi disponibili di cui uno nella scuola media Augusto ed uno nella scuola media Console. Io ho diritto a 120 punti ed ho chiesto nella domanda la preferenza dell’intero distretto 40, mentre una mia collega, con punti 100, ha chiesto la scuola specifica Augusto. Ipotizzando che io e la mia collega fossimo le prime due candidate partecipanti al movimento per punteggio, in quale ordine verranno assegnate le 2 cattedre?

Per il principio della massimizzazione  alla docente con minor punteggio che ha chiesto la preferenza specifica, cioè la singola scuola, viene assegnata la medesima preferenza, mentre al candidato con maggior punteggio che ha indicato la preferenza sintetica del codice distrettuale viene assegnala l’altra scuola. Quindi a lei con punti 120 andrà assegnata la scuola Console ed alla sua collega con punti 100 la scuola Augusto.

 

Le pongo il seguente quesito attraverso una esemplificazione per meglio rendere il mio pensiero. Un docente “X” titolare in provincia di Napoli chiede il passaggio di ruolo dalla scuola elementare alla classe A346 nelle scuole secondarie con punti 180 e chiede come preferenze : 1) distretto 40 del comune di Napoli); 2) distretto 41 del comune di Napoli; 3) comune di Napoli; 4) distretto 26 che comprende più comuni); 5) provincia di Napoli. Un altro docente “Y” partecipa allo stesso movimento con punti 200 e chiede come preferenze: 1) distretto 40 di Napoli; 2) distretto 41 del comune di Napoli; 3) comune di Napoli; 4) distretto 28; 5) provincia di Napoli. Ipotizzando che vi siano 2 posti disponibili all’interno della provincia di Napoli di cui un istituto compreso nel comune di Giugliano (che è compreso nel distretto 26), e l’altro nel comune di Torre del Greco, come verranno assegnate le scuole?

Per il principio della massimizzazione richiamato nel quesito immediatamente precedente ,il sistema assegna l’istituto nel comune di Giugliano facente parte del distretto 26 espresso in maniera più analitica dal docente “X” con minor punteggio, e l’istituto ubicato nel comune di Torre del Greco (rientrante nel codice sintetico della provincia) al docente “Y” con maggior punteggio.

 

Chiedendo nelle preferenze per i trasferimento nell’ambito della scuola media il codice di un distretto, partecipo al movimento anche per i centri territoriali in esso compresi?

No. Occorre indicare il codice puntuale relativo alle seguenti tipologie di posti:

  • i posti di scuola primaria e secondaria di I grado per l’istruzione e la formazione dell’età adulta; le scuole carcerarie, le scuole presso strutture ospedaliere;
  • i posti vacanti nelle scuole primarie di Stato, annesse ai convitti nazionali.
  • le richieste relative agli istituti nei quali sia prevista la sperimentazione del liceo europeo.

 

Sono a conoscenza che in una determinata scuola del comune di Napoli esiste una disponibilità in organico di diritto di una cattedra completa liberatasi a seguito di un pensionamento. Nello stesso istituto esiste una cattedra orario esterna cioè articolata con 12 ore presso lo stesso istituto e 6 ore con completamento in una diversa scuola. Nell’ipotesi in cui dovessi essere a tale scuola, quale cattedra mi verrebbe assegnata ? Vi faccio presente che ho chiesto di partecipare al movimento anche per cattedra orario esterne su comuni diversi.

Il sistema informatico è programmato per rendere disponibile a trasferimento sempre la cattedra di qualità “peggiore” vale a dire la cattedra orario esterna e, in via del tutto automatica, assegna al docente già titolare di organico nella scuola, la cattedra intera che si è venuta a formarsi in organico di diritto. Nel consegue che, se a Lei spettante, verrebbe assegnata la cattedra orario esterna. Se non avesse chiesto di partecipare al movimento anche su tale tipologia di posti , vale a dire cattedre orario, non avrebbe ottenuto l’ingresso nella citata scuola.

 

Chi può presentare domanda di trasferimento in una diversa provincia?

Limiti alla presentazione delle domande di trasferimento in relazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della legge n. 124/99:

1)      Trasferimenti ad altra sede della provincia di titolarità: il personale docente ed educativo non può partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2013/14 in ambito provinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2011 o precedente.

2)      Trasferimenti in provincia diversa da quella di titolarità:  ai sensi dell’art. 9 comma 21 della legge n. 106/2011, i  docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. Tale disposizione, pertanto, non si applica ai docenti assunti con retrodatazione giuridica al 2010/11 o anni precedenti, sia dalle graduatorie dei concorsi che da quelle ad esaurimento.

N.B. La citata disposizione legislativa non pone limiti per le richieste di mobilità professionale interprovinciale (passaggi di cattedra e/o di ruolo ); è, comunque, da tenere presente che, per partecipare a tale mobilità professionale, è necessario aver superato il periodo di prova il che può avvenire almeno dall’anno successivo a quello di immissione in ruolo.

I vincoli indicati in precedenza  non si applicano nei  seguenti casi:

1)  personale  non vedente (titolo I art. 7);

2)  personale emodializzato (titolo I art. 7);

3)  personale disabile e che ha bisogno di particolari cure continuative (tit. III art. 7);

4)  assistenza al coniuge, ed al figlio disabile, ovvero assistenza del figlio unico al genitore disabile (titolo V art. 7).

 

Quali sedi concorrono per i trasferimenti?

Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d’ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate:

  • dalle vacanze aventi decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) comunicate a cura dell’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali;
  • tutti i posti di strumento musicale vacanti sono disponibili per la mobilità territoriale di I e II fase; Ai fini della mobilità della III fase vanno preliminarmente fatti salvi gli accantonamenti per i docenti inclusi nella seconda fascia delle graduatorie ad esaurimento, ai sensi dell’art. 11, comma 9, della legge 124/1999;
  • i  posti nei licei musicali e coreutici relativi agli insegnamenti di nuova istituzione  non sono disponibili per le operazioni di mobilità fino a quando non verranno definiti i corrispondenti titoli di accesso (art 6 CCNI). Gli insegnamenti in questione sono per il liceo musicale:  esecuzione e interpretazione; teoria, analisi e composizione; storia della musica; laboratorio di musica d’insieme; tecnologie musicali. Per il liceo  coreutico: storia della danza; storia della musica; tecniche della danza; laboratorio coreutico; laboratorio coreografico; teoria e pratica musicale per la danza;
  • le cattedre ed i posti, ivi compresi quelli delle DOP e delle DOS, istituiti ex novo per l’organico di diritto di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare. Sono comprese in questa categoria le cattedre ed i posti derivanti dall’istituzione di nuovi indirizzi di studio, purché previsti ed inseriti nell’organico di diritto dell’a.s. a cui si riferiscono le operazioni di mobilità.
  • le  cattedre ed i posti già vacanti all’inizio dell’anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;
  • le  cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato;
  • le  cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario.

 

Sono stata trasferita nella scuola Aliotta di Napoli nell’a.s. 2010/2011. Essendosi verificato un soprannumero per l’a.s. 2013/14, con quale ordine sarà individuato il perdente posto?

Per le situazioni di soprannumero relative all’organico determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, gli insegnanti sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:

a) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico o di quello del centro territoriale con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria;

b) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico o di quello del centro territoriale, dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio ovvero a domanda condizionata, ancorchè soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Il personale docente trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti.

Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.  Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

 

Ho la legge 104/92 per assistenza a mio padre, posso essere esclusa dalle graduatorie per il soprannumero?

Esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto.

Sono esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto i  docenti ed il personale A.T.A. (con esclusione dei DSGA),  beneficiari delle precedenze previste per le seguenti categorie:

I)  disabilità e gravi motivi di salute;

III) personale disabile;

V) assistenza al coniuge, al figlio, al genitore.

Punto VII) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali;

Per quanto riguarda il punto V, è necessario che il beneficiario sia il figlio referente unico che presta assistenza alle condizioni previste in precedenza, al fratello o sorella convivente con l’interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all’assistenza del figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione di disabilità.   Inoltre tale esclusione si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.  Qualora la scuola di titolarità sia ubicata  in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2012/2013, domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili. Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

Viene inoltre precisato che il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti V) e VII) non inserito nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria. In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero. Per quanto concerne la riammissione nei termini per la presentazione delle domande, si applicano gli articoli 21 comma 5, 23 comma 10, 40 comma 7, 47 comma 5 e 48 comma 16.

http://www.notiziedellascuola.it/news/2013/marzo/mobilita-2013-14-le-nostre-faq

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