L’Ufficio Scolastico di Torino precisa che le nomine di supplenza fino all’avente diritto (ex art. 40 L. 449/97) sono supplenze brevi, pertanto le assenze per malattie sono soggette allo stesso regime giuridico. Critica la Gilda degli Insegnanti ” Questa interpretazione lede un diritto dei supplenti” I Cobas “I ritardi dell’Amministrazione dovrebbero essere pagati dai precari”?
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole statali
di ogni ordine e grado di
TORINO e PROVINCIA
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI
All’Albo
Agli Atti
OGGETTO: Conferimento supplenze in attesa dell’ave
nte diritto ex art. 40 L. 449/97 – Assenze per
malattia – Precisazioni..
Con riferimento all’oggetto si precisa che le
nomine disposte dai Dirigenti Scolastici con
contratti in attesa dell
’avente diritto ex art. 40 Legge n. 449/97
sono supplenze brevi e, pertanto, le
assenze sono soggette al regime giuridico prev
isto dal comma 10 dell’art. 19 del CCNL 2007 che
recita testualmente:
“
Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con
contratto a tempo determinato stip
ulato dal dirigente scolastico, si
applica l’art.
5 del D.L. 12
settembre 1983, n. 463, convertito con modific
azioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
Tale personale ha comunque diritto, nei limit
i di durata del contratto medesimo, alla
conservazione del posto per un periodo non superi
ore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.”
IL DIRIGENTE
Paola d’Alessandro