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ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE SEDI: CHIARIMENTI DAL MIUR

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Il MIUR con nota Prot. n. AOODGPER 6900 (in allegato), nel ribadire che i criteri per l’assegnazione dei docenti alle sedi scolastiche non sono più oggetto di contrattazione, ribadisce comunque le seguenti indicazioni.

 

Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di circolo o di istituto ed conformemente al piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti assegna i docenti di scuola primaria e infanzia ai plessi e i docenti di I e II grado alle succursali in base ai seguenti criteri:

 

1. Il rispetto della continuità educativo – didattica dovrà essere considerato obiettivo prioritario.
Pertanto tutti i docenti hanno diritto di permanere nel plesso in cui operano, fatto salvo il prioritario utilizzo dei docenti specialisti di lingua nei plessi sprovvisti di docenti specializzati per le ore necessarie a garantire l’insegnamento della seconda lingua a tutti gli alunni aventi titolo in base alla normativa vigente.
2. Nell’assegnazione ai plessi, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico, si terrà conto anche delle specifiche competenze professionali dei docenti (es. conoscenza della lingua inglese in assenza di altri docenti specializzati), in coerenza con quanto previsto dalla progettazione didattico –organizzativa elaborata nel piano dell’offerta formativa, anche sulla base delle opzioni manifestate dai singoli docenti.
3. Il rispetto dei precedenti commi 1 e 2 non impedisce ai singoli docenti di presentare domanda di assegnazione ad altri plessi. Ogni docente infatti ha diritto di essere collocato nel plesso richiesto, compatibilmente con il numero dei posti non occupati in base ai precedenti commi e fatto salvo la necessità di assicurare l’insegnamento della lingua inglese .
4. Le domande di assegnazione ad altro plesso e/o succursale, dovranno essere inviate alla direzione dell’istituto, in tempo utile per il completamento delle operazioni prima dell’inizio delle lezioni.
5. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell’istituto, potranno presentare domanda di assegnazione al singolo plesso e/o succursale, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti all’organico del precedente anno scolastico.
6. In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto o in caso di perdita di posti nel plesso o scuola, l’individuazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata all’OM n. 64/2011 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l’anno scolastico in corso.
7. Le assegnazioni saranno disposte secondo le seguenti fasi:
a. Assegnazione dei docenti che garantiscono l’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria;
b. Assegnazione dei docenti che permangono nello stesso plesso;
c. Assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un plesso scolastico;
d. Assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell’organico funzionale dell’istituto per la prima volta;
8. I docenti possono presentare motivato reclamo al dirigente scolastico entro cinque giorni dalla pubblicazione all’albo della scuola del provvedimento di assegnazione.

Il dirigente scolastico, su richiesta degli interessati, assegna il personale ATA alle sedi associate, alle succursali e ai plessi sulla base dei seguenti criteri:

1) mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;
2) maggiore anzianità di servizio;
3) disponibilità del personale stesso a svolgere specifici incarichi previsti dal CCNL;
4) le domande di assegnazione ad altro plesso, succursale o sede associata, dovranno inviate alla direzione dell’istituto, prima dell’inizio delle lezioni.
5) Il personale ATA può presentare motivato reclamo al dirigente scolastico entro cinque giorni dalla pubblicazione all’albo della scuola del provvedimento di assegnazione.

Le predette operazioni saranno oggetto di informativa sindacale ai sensi dell’art. 6 del CCNL – comparto scuola

 

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