Il compenso sostitutivo delle ferie non godute non può essere soggetto a tassazione poiché ha natura risarcitoria e dunque, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza, il personale della scuola potrebbe chiedere la restituzione di quanto indebitamente trattenuto negli anni.
Sul compenso percepito, finora lo Stato ha trattenuto alla fonte l’aliquota prevista per lo stipendio, e il lavoratore della scuola ha successivamente pagato anche il conguaglio all’atto della dichiarazione dei redditi;
a fronte però della natura risarcitoria (e dunque non soggetta a tassazione) del compenso sotitutivo delle ferie non godute non è possibile applicare alcuna ritenuta fiscale.
Per tutti i nostri iscritti o iscriventi, in accordo con il nostro studio legale, abbiamo predisposto un modello di diffida da inoltrare al MIUR e all’Ufficio delle Entrate per richiedere il rimborso delle somme indebitamente trattenute.
Quanti fossero interessati ad avviare l’azione per il recupero delle somme indebitamente trattenute sugli importi corrisposti a titolo di indennità per ferie non godute, possono recarsi presso le nostre sedi.
CASTEL DI IUDICAVia Garibaldi 55 TEL 095 2275919 329 9171025 Mercoledì – Venerdì dalle ore 16,alle 20,00 Fax 095/5183029
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CATANIAVia Pisa 16 Tel 329/9171025 Lunedì – Giovedì dalle ore 16 alle 20 Fax 095/5183029
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GrammicheleVia S. Pellico n° 405 329/9171025
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