La notizia arriva dai Cobas Scuola e va ulteriormente verificata. L’indennità di vacanza contrattuale è prevista dal protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 e serve a tutelare – in modo parziale – i lavoratori nel caso di ritardi dei rinnovi contrattuali
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La scuola ha un contratto scaduto il 31 dicembre 2009, si tratta del CCNL 2006-2009, che non verrà rinnovato, come appare ormai chiaro, prima del 2015. Dal primo gennaio 2010 siamo entrati in regime di indennità di vacanza contrattuale, un esercizio provvisorio in attesa del rinnovo del contratto collettivo della scuola. Per essere precisi l’indennità di vacanza contrattuale è un elemento provvisorio della retribuzione previsto dal protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993, al fine di tutelare i lavoratori nel caso di ritardi nella stipula dei rinnovi contrattuali. Il predetto protocollo individua le decorrenze, le misure percentuali e gli elementi della retribuzione che vanno a comporre l’indennità di vacanza contrattuale, stabilendo , con estrema precisione temporale, che dopo 3 mesi di vacanza contrattuale deve essere corrisposto, al lavoratore privo di rinnovo contrattuale, il 30% del tasso di inflazione programmata applicato ai minimi retributivi e, nel caso in cui si dovessero oltrepassare i 6 mesi di vacanza contrattuale, al lavoratore deve essere corrisposto il 50% del tasso di inflazione programmata applicato ai minimi retributivi. L’istituto dell’indennità di vacanza contrattuale è stato corrisposto a tutto il personale della scuola dal 2010 per il mancato biennio contrattuale 2010-2012, come previsto dalla legge finanziaria 2009, che all’articolo 2, comma 35, ne ha reso obbligatoria la corresponsione, ed anche ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009 che ha previsto chiare misure di tutela retributiva nei confronti dei dipendenti pubblici in caso di ritardo nella stipula dei contratti collettivi di lavoro. In questo caso il termine ritardo è un semplice eufemismo, in quanto la scuola è entrata in un vero e proprio tunnel di vacanza contrattuale, destinata a durare almeno un lustro. Tra le altre cose stiamo parlando di stipendi minimi molto bassi e di tassi di inflazione programmata del 1,5%, percentuali lontane dall’inflazione reale. L’indennità di vacanza contrattuale corrisposta nei nostri cedolini sotto il codice 888/K78 oscilla per tutto il personale scolastico dagli 8 ai 20 euro. ora, secondo i Cobas Scuola questa indennità di vacanza contrattuale verrà tolta dalla busta paga del personale della scuola. Infatti la Legge di stabilità appena varata dal Governo Monti, incalza ancor di più sulla riduzione delle retribuzioni. Il blocco dei rinnovi contrattuali è stato prorogato fino a tutto il 2014, e dulcis in fundo (sempre secondo i Cobas), da febbraio 2013 l’importo dell’indennità di vacanza contrattuale non potrà essere aggiornato o incrementato. |