Continuano a pervenire nelle sedi del sindacato SAB, richieste di chiarimenti riguardanti la compilazione delle schede per la formulazione delle graduatorie interne d’istituto per l’individuazione dei docenti e personale ATA soprannumerari a.s. 2013/14.
Nel merito, il SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, nonostante reiterati interventi e richiami nei decorsi anni scolastici, è costretto, nuovamente, a denunciare l’illegittimità del comportamento di alcuni dirigenti scolastici che, non curanti delle disposizioni contrattuali vigenti, formulano le predette graduatorie prima della pubblicazione del contratto sulla mobilità che disciplina modo e termini per dette operazioni incidenti, profondamente, sulle posizioni giuridiche dei soprannumerari e prima della scadenza delle iscrizioni degli alunni prevista per il 28/02/2013.
In particolare, in attesa del nuovo contratto che, sebbene firmato in ipotesi, dovrà essere avallato dal Ministero della Funzione Pubblica che ha già richiesto modifiche alla relazione tecnica allegata alla pre-intesa e solo dopo sarà reso esecutivo.
Il Contratto vigente, ma anche l’ipotesi del nuovo, prevede, all’art. 21 comma 4 per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria, all’art. 23 comma 3 per i docenti di scuola di I e II grado e all’art. 48 comma 5 per il personale ATA, che “i dirigenti scolastici, entro (e non prima) i 15 gg successivi alla scadenza delle domande di trasferimento (termine ancora non fissato), formulano e pubblicano all’albo le graduatorie d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto sulla base dei punteggi previsti dalle tabelle allegate al contratto”.
Alla data odierna, non esistono ancora, perché non pubblicati, né il contratto, né le nuove tabelle di riferimento, che potrebbero variare rispetto alle precedenti, sia come valutazione dei titoli e servizi, sia per l’esclusione dalle graduatorie dei beneficiari di precedenze quali quelli in possesso di legge n. 104/92, amministratori degli enti locali, ecc.., né la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande dalla quale far decorrere i 15 gg., anche perché è stato variato il campo di applicazione del sistema delle precedenze con l’introduzione del comma 3 all’art. 7.
Alla luce di quanto sopra, i dirigenti scolastici non possono formulare e pubblicare ora le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto, per non essere coerenti e conformi al nuovo contratto sulla mobilità, tranne che vogliano creare, comunque, contenzioso che, con la tempistica imposta e riportata nel contratto: 15 giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di trasferimento, si è cercato di eliminare. Tale termine, né prima, né dopo, è perentorio
Giova ancora segnalare che nella premessa alle note allegate alle tabelle di valutazione dei titoli, è detto chiaramente che “nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di trasferimento”, es. nascita di figli, dottorato, corsi di perfezionamento, ecc…. .
Per il SAB è auspicabile il rispetto perentorio delle scadenze e modalità, al fine di non ingenerare false aspettative di chi possiede titoli o precedenze non più valutabili e riconoscibili dal nuovo contratto sulla mobilità, la cui pubblicazione è ancora in alto mare.