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Notizie Principali Brevi Archivio notizie I nostri prodotti La Flc-Cgil diffida il Miur a pagare le ferie non godute dei supplenti

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L’ufficio legale della Flc-Cgil ha formalmente diffidato il Miur a ritirare la nota 939 del 5 febbraio 2013 che, con atto unilaterale, impone ai supplenti la decurtazione dei giorni di ferie maturati corrispondenti ai periodi di sospensioni delle lezioni a partire da gennaio 2013

La nota è palesemente illegittima perché in contrasto con quanto disposto dalla legge di stabilità 2013 (comma 56 dell’art. 1) che prevede che le nuove norme in materia di ferie siano applicate dal 1° settembre 2013 e non dal 1° gennaio 2013.
Il sindacato invita inoltre i supplenti a rivolgersi alle sue sedi Flc-Cgil per ricevere consulenza e assistenza legale per la piena tutela dei diritti in materia di ferie.

ATTO DI MESSA IN MORA E DIFFIDA
La FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA (DA ORA FLC CGIL), nella persona del Segretario Generale, Domenico Pantaleo, nato a Milano il 3/5/1954, con sede per l’ufficio in Roma, con l’assistenza degli Avv.ti Isetta Barsanti Mauceri e Francesco Americo presso il cui studio in Roma, Viale Angelico, 45 elegge domicilio
premesso
• che, la FLC CGIL sopra indicata ha come specifica finalità quella di tutelare gli interessi economici e professionali del personale che presta servizio dalle scuole dell’infanzia statali, e non statali, all’università ed alla ricerca;
• che in forza del proprio Statuto la FLC CGIL tutela gli interessi del personale a tempo determinato sia del profilo docente che del profilo ATA;
• che risulta alla scrivente O.S. che il Miur, con nota Prot. 939 del 5.02.2013 abbia inviato istruzioni per la compilazione dei nuovi contratti da stipulare con il personale a tempo determinato;
• che nei modelli allegati a detta nota risulta alla scrivente O.S. che codesta Amministrazione abbia previsto la seguente clausola contrattuale: “La liquidazione relativa alle ferie non godute spetta esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche compresi nel contratto”.
• che tale clausola è illegittima in quanto in palese contrasto con quanto disposto dal comma 56 dell’art. 1 della legge n. 228/2012 (cd. Legge di Stabilità) che testualmente recita: “Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”;
• che, è evidente, come la precitata norma, preveda la disapplicazione delle clausole contrattuali contenute nel CCNL comparto scuola (2006-2009), in materia di ferie, a decorrere dal 1 settembre 2013 e non dal 1° gennaio 2013;
• che, peraltro, la scrivente O.S. si riserva di valutare la legittimità costituzionale delle nuove disposizioni normative, relativamente alla limitazione, imposta ex lege alla fruibilità delle ferie
Sulla base di quanto sopra premesso, la FLC CGIL
DIFFIDA
il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, nella persona del Ministro pro-tempore in carica con sede per l’ufficio in Roma Viale Trastevere, 76/A
A RETTIFICARE
La nota già inviata nel rispetto della normativa sopra citata di cui sin da ora si contesta, comunque, la legittimità costituzionale.
CON AVVISO
Che in difetto, la FLC CGIL si riserva di adottare tutte le opportune iniziative legali per la tutela dei diritti ed interessi dei propri associati.
Con salvezza di ogni ulteriore azione.
Roma, 8 febbraio 2013
Domenico Pantaleo
Segretario Generale FLC CGIL

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