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Pronunciamento della magistratura sulle prove INVALSI che sono obbligatorie e non possono essere derogate dal collegio dei docenti

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Questa era la richiesta dei ricorrenti:

“Voglia il Tribunale di Parma – sezione lavoro, rigettata ogni contraria eccezione, deduzione, istanza e prova, previa disapplicazione se del caso del provvedimenti che dovessero venire in considerazione (direttiva MIUR 88 del 3.10.2011, nota ministeriale del 20.4.2011, direttiva MIUR 7 del 3.10.2011, nota ministeriale del 30.12.2010 e ogni altro provvedimento che dovesse venire in considerazione)

  1. Accertare e dichiarare l’illegittimità degli ordini di effettuazione delle prove INVALSI del 2 e 9 maggio 2011, prove tenutesi presso 1’Istituto F.lli Bandiera nei giorni 11 e 13 maggio 2011;
  2. b) accertare e dichiarare it diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno, da determinare in via equitativa;
  3. c) accertare e dichiarare diritto dei ricorrenti a non effettuare le prove INVALSI, previa disapplicazione dei provvedimenti ministeriale sopra indicati e di ogni altro provvedimento che dovesse venire in considerazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA di Legge.”

Questi i motivi della decisione:
L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI) é disciplinato dall’art.17 del D.lgs. 213/09, per il quale “Nell’ambito della costruzione del Sistema nazionale di valutazione l’INVALSI ha pertanto i seguenti compiti:
a) lo studio e la predisposizione di strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti e la cura dell’elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione”; ancora, l’art.3 della Legge 53/2003 lett.
b) attribuisce all’INVALSI “al fini del progressive miglioramento e dell’armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione” ii compito di “effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative”
La competenza dell’INVALSI di effettuate verifiche periodiche per verificare le conoscenze degli studenti deriva, pertanto, direttamente dalla legge, per cui tale competenza non può essere esclusa ne da disposizioni      del       contratto         collettivo        ne        da disposizioni di legge precedenti quali it d.lgs. 1ò5/2001 o it d.lgs.297/94;
neppure l’effettuazione delle prove INVALSI può essere condizionata da una apposita previsions del Collegio docenti, posto che le decisioni in merito sono attribuite al Ministero dell’Istruzione e non ai singoli istituti scolastici. Nell’ottica del legislatore, l’INVALSI e un ente pubblico che si affianca al Ministero dell’Istruzione per quanto riguarda it dovere dello Stato di impartire l’istruzione ai sensi dell’art.34 della Costituzione; conseguentemente, viste le competenze specifiche dell’INVALSI in tale materia, la sede nella quale le verifiche sopra citate debbano essere effettuate non può che essere quella della scuola, unico luogo deputato dal citato art.34 per la somministrazione dell’istruzione, concetto in cui rientrano anche le prove di verifiche INVALST.
L’affiancamento” di cui sopra ò reso evidente dalia stessa lettera b) dell’art.17 D.Lgs. 213/2009 in base al quale INVALST ha una funzione di “supporta assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso la messa a disposizione di
apprendimenti”.
Come poi già rilevato dal giudice del lavoro di Trieste con sentenza del 3.7.2012, l’attività di somministrazione e correzione delle prove INVALSI può comunque rientrare tra le attività previste dall’art. 29 del CCNL per il corpo docente, essendo l’attività relativa alla correzione inquadrabile come funzionale all’insegnamento ovvero, con riferimento alla fase di somministrazione in orario di ordinaria attività di servizio, attività di vigilanza degli studenti, prevista dall’art.29 comma 5 CCNL.
Le domande dei ricorrenti devono essere pertanto respinte.

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