Non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare, fatto salvo quanto
indicato nel paragrafo successivo.
È comunque pacifico il diritto del lavoratore a chiedere – ed ottenere – permessi non
retribuiti o ferie per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di
trasporto ordinari (treno, aereo, nave).
Solo il personale con rapporto a tempo indeterminato dei comparti pubblici può fruire,
a tale scopo, dei permessi retribuiti previsti contrattualmente, se non ancora utilizzati.
• PERMESSO RETRIBUITI AI DIPENDENTI PUBBLICI PER ESERCITARE IL
DIRITTO DI VOTO
La materia è disciplinata dalla circolare della ragioneria generale dello Stato Igop n.
23 del 10.3.1992. La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in
comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell’ art. 118 del DPR
30.3.1957, n. 361, è previsto solo nell’ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di
sede nell’approssimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel
prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia
ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.
Qualora ricorra la predetta circostanza al lavoratore va riconosciuto il permesso
retribuito per l’esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero
del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per
il viaggio di andata e ritorno:
• un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
• due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le
isole.
• AGEVOLAZIONI PREVISTE SULLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE, A
FRONTE DELLA PRESENTAZIONE DELLA TESSERA ELETTORALE
Per usufruire delle agevolazioni occorre presentare la tessera elettorale: in mancanza
della tessera elettorale il viaggiatore potrà firmare un’autocertificazione. In ogni caso
nel viaggio di ritorno l’elettore dovrà presentare la tessera elettorale con il timbro
della sezione presso cui ha votato.
Si ricorda che il diritto di voto è, a norma dell’art. 48 della Costituzione, dovere civico
ed è tutelato e garantito dalle disposizioni generali dell’ordinamento in materia di
esercizio dei diritti politici, per cui sarebbero illegittimi eventuali comportamenti
miranti ad ostacolarlo.
Agevolazioni sulle spese di viaggio per gli elettori residenti in Italia
Treno: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1^ che
per la 2^ classe;
Nave: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno).
Informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi agli Uffici delle
FF.SS. Trenitalia S.p.A. e presso le compagnie marittime.
• PERMESSI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE
Non sono più previsti specifici permessi per lo svolgimento della campagna elettorale
in qualità di candidato alle elezioni amministrative, politiche ed europee. Solo nel
comparto pubblico è possibile, per il personale a tempo indeterminato, fruire a tal fine
dei permessi retribuiti previsti contrattualmente (3 giorni all’anno). Il personale
docente con contratto a tempo indeterminato delle scuole statali, può utilizzare, come
permessi, anche i sei giorni lavorativi di ferie di cui all’art. 15 comma 2 del CCNL del
29 novembre 2007. La precisazione è contenuta nella nota telefax 3121 del
17.4.1996 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica che faceva
riferimento all’art. 21, 3° comma del CCNL del 4.8.1995 ora ripreso dal citato art. 15
del CCNL del 2007.
Il personale a tempo determinato ha diritto a fruire dei permessi previsti
contrattualmente, ma in questo caso si tratta di permessi non retribuiti.
Naturalmente tutto il personale, sia pubblico che privato, può fruire dei periodi di
aspettativa previsti contrattualmente con la perdita sia della retribuzione sia del
computo del trattamento di quiescenza e di previdenza per il relativo periodo.
• DIRITTI DEI LAVORATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI ELETTORALI
PER ESERCITARE LA FUNZIONE DI PRESIDENTE, SCRUTATORE NEL
SEGGIO ELETTORALE E PER SVOLGERE LA FUNZIONE DI
RAPPRESENTANTE DI LISTA
Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche
temporaneo) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i
seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni
comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai
sensi dell’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell’art. 1
della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo
corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è
considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.
Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore,
segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai
rappresentanti dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori
impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Essendo l’attività
prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 Legge 361/57) ad attività
lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con
le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in
orario diverso da quello di impegno ai seggi.
I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in
operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di
impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in
rapporto anche alle esigenze di servizio.
Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l’orientamento della Corte
Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la
domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero
orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali,
nel “periodo immediatamente successivo ad esse”.
In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei
due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel
giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di
lavoro, in forza della “voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e
prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto
costituzionale” (Corte Costituzionale n. 452 del 1991).
Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del lunedì,
si dovrà considerare il martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e
pertanto le giornate di diritto al riposo dovrebbero essere il mercoledì ed
eventualmente il giovedì.
Comunque, in caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere
negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute
(Legge n. 69/1992).
Qualora l’amministrazione/il datore di lavoro si dovesse rifiutare di concedere
l’immediata fruizione delle giornate di cui sopra per particolari esigenze di servizio, è
opportuno non assentarsi, ma rivendicarne il godimento (ovvero il pagamento)
successivamente.