Il Miur ha comunicato le modalità per l’aggiornamento, per l’anno scolastico 2012/13, delle graduatorie dei concorsi per titoli finalizzate all’accesso ai ruoli provinciali per il personale nono docente (Ata) appartenente ai profili professionali dell’area A e B. Tutte le indicazioni utili nel nostro servizio redazionale.
Attraverso la nota 29 gennaio 2013 prot. n. 695 il Miur comunica le modalità per l’aggiornamento, per l’anno scolastico 2012/13, delle graduatorie dei concorsi per titoli finalizzate all’accesso ai ruoli provinciali per il personale nono docente (Ata) appartenente ai seguenti profili professionali dell’area A e B:
- Area A Profilo: Collaboratore scolastico
- Area A Profilo: Addetto alle aziende agrarie
- Area B Profili: Assistente amministrativo – Assistente tecnico – Cuoco – Infermiere – Guardarobiere.
Gli Uffici scolastici periferici ad esclusione di quelli ubicati in Val d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, dovranno sollecitamente pubblicare i bandi relativi ai concorsi per le diverse tipologie di personale. Questi ultimi devono essere pubblicizzati mediante affissione all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale e contestualmente all’albo dell’Ufficio Scolastico Provinciale di ciascuna provincia. Copia dei bandi stessi deve essere inviata ai dirigenti scolastici degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali affinché provvedano alla immediata affissione nei rispettivi albi.
Presentazione delle domande
Le domande per l’aggiornamento del punteggio e per l’inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso all’albo di ciascun Ufficio scolastico territoriale. Le istanze di ammissione possono essere presentate direttamente all’Ufficio Scolastico Provinciale del capoluogo di ciascuna provincia che ne rilascia ricevuta, oppure possono essere spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest’ultimo caso, del tempestivo inoltro della domanda, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le domande vanno redatte utilizzando i seguenti modelli predisposti dal Miur:
- mod. B1
- mod. B2
- mod. F
- mod. H: richiesta dei benefici dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92. Oltre tale modello è, comunque, necessario rendere le dichiarazioni contenute nei moduli domanda B1 e B2.
Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza limitatamente alle lettere M, N, O, R e S nonché le dichiarazioni concernenti l’attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92 devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.
Scelta delle scuole nelle quali supplire
L’inclusione nelle graduatorie d’istituto di I° fascia finalizzate alle convocazioni per le supplenze avverrà attraverso la compilazione del modello – allegato G-, con modalità esclusivamente “on line” ed i cui termini, uguali in ogni provincia, verranno resi noti successivamente dal Miur. Il modello cartaceo in formato PDF prodotto dall’applicazione informatica al momento dell’inserimento dei dati on line, non dovrà essere inviato in quanto l’Ufficio territoriale destinatario lo riceverà automaticamente al momento dell’inoltro on line. Per l’attivazione di tale procedura è necessario che ciascuno abbia effettuato la necessaria registrazione nella sezione “istanze on line” sul sito Internet del Miur.
Tanto premesso, dovranno essere inviati:
a) con modalità tradizionale i modelli di domanda allegati B1 , B2, F e H mediante raccomandata a/r ovvero consegnati a mano, all’Ambito Territoriale Provinciale della provincia d’interesse entro i termini previsti dal relativo bando;
b) tramite le istanze on line il modello di domanda allegato G di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche.
Scelta della provincia
La domanda va indirizzata alla provincia in cui:
a) all’atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;
b) il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);
c) sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia per il conferimento di supplenze temporanee relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).
La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale deve essere inoltrata esclusivamente all’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia in cui sia istituito l’organico concernente il profilo professionale richiesto.
I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia;è possibile presentare domanda di aggiornamento esclusivamente nella provincia in cui si è inseriti e per il medesimo profilo professionale. La domanda di inserimento può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.
Requisiti di ammissione
Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre, ovvero essere inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre. Sono altresì ammessi i candidati inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.
Inoltre è necessario possedere una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero. A tal fine si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85).
Ai fini della maturazione del servizio occorre tener presente che:
- si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale Ata;
- il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
- il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.
Per essere ammessi ai concorsi i candidati devono, altresì, possedere i titoli di studio di cui alla sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l’art. 4 – modifica della Tabella B allegata al CCNL 29.11.2007- requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA. Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.
Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall’anno scolastico 2004/05.
Valutazione dei servizi
Sono valutabili solo i servizi effettivamente prestati, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all’impedimento dell’assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.
I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l’anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art.554 del D.Lvo 297/94. In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt.32 e 33 del D.L.vo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell’art.19 del CCNL 2006/09 (artt. 12-19 del CCNL).
I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:
- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, l’ eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg.
Non è pertanto ammissibile un computo basato sull’espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta. I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.
Con la nota prot. n. 617 del 26.1.2012 il Miur ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di valutazione dei servizi. La tabella di valutazione dei servizi specifici per i diversi profili professionali stabilisce l’attribuzione di un massimo di punti 6 “per ogni anno” se prestato rispettivamente:
a) nelle Scuole dell’infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate;
b) nelle scuole primarie statali e non statali parificate , sussidiate o sussidiarie;
c) nelle scuole di istruzione secondaria o artistica : statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero; nelle istituzioni convittuali;
d) nelle scuole non statali paritarie.
Il Miur, nella citata nota, chiarisce che:
- l’espressione letterale “(fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)” va intesa nel senso che il calcolo (punteggio) della durata di uno o più periodi di servizio sia riferito esclusivamente ad anno scolastico;
- nel caso in cui risulti una frazione di mese superiore a giorni 15, essa è considerata mese intero e come tale valutata. Se, invece, risulti una frazione di mese pari o inferiore a giorni 15, essa non è considerata mese intero e come tale non viene attribuito alcun punteggio, né tale residuo periodo di servizio può essere sommato ad altri servizi prestati in anni scolastici diversi;
- qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà;
- nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli indipendentemente dall’anno scolastico in cui sia stato prestato tale servizio.
Aspiranti già inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli
I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:
a) chiedere l’aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
b) chiedere l’aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
c) chiedere l’aggiornamento, per il solo profilo di assistente tecnico, in aggiunta o in alternativa alla richiesta di cui alle precedenti lettere a) e b) sulla base di nuovi titoli di accesso ai laboratori, ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale;
d) non produrre alcuna domanda.
Al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l’attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base delle tabelle di valutazione dei titoli A/1, A/2, A/3, A/4 e A/5.
L’aggiornamento è effettuato sulla base di titoli di accesso ai laboratori (All. C – Tabella di corrispondenza titoli-laboratori, limitatamente ai diplomi di maturità, e dei titoli di preferenza e di riserva. Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l’apposita casella nel modulo di domanda.
Pubblicazione delle graduatorie
La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni nella sede del competente Ufficio Scolastico Provinciale. Del deposito è dato avviso mediante affissione all’albo. Successivamente il Direttore Generale Regionale procede all’approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale e all’albo del competente Ufficio Scolastico Provinciale, con l’indicazione della sua impugnabilità esclusivamente per via giurisdizionale o straordinaria.
Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato l’inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l’esclusione dal medesimo è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali. Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali l’autorità competente approva la graduatoria in via definitiva.
Raffaele Manzoni