Per la Funzione Pubblica i periodi fruiti sono validi ai fini pensionistici, ma non per le progressioni economiche
Il parere n. 2285 del 15 gennaio 2013, indirizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica al Ministero dell’istruzione, riguarda il congedo straordinario retribuito ex art. 42, commi 5 e ss, del d.lgs. n. 151 del 2001 e la sua computabilità ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione economica.
Richiamando la suddetta normativa di riferimento e la circolare n. 1 del 2012 dello stesso Dipartimento, diramata successivamente alle modifiche apportate in materia dal d.lgs. n. 119 del 2011, la Funzione Pubblica ritiene che il periodo del congedo debba essere riconosciuto ai fini dell’anzianità di servizio valevole per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura; quindi, i periodi di congedo sono validi ai fini pensionistici, mentre non sono validi ai fini della progressione economica, perché, di regola, i periodi rilevanti ai fini delle progressioni economiche presuppongono un’attività lavorativa effettivamente svolta, che porta ad un arricchimento della professionalità e ad un miglioramento delle capacità lavorative del dipendente, situazione che non ricorre nel momento in cui il dipendente si assenta dal servizio e non svolge la propria attività lavorativa.
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