Dopo la nota dell’IGOP di cui abbiamo già riferito, ora il Ministero dell’Economia comunica direttamente sul sistema NoiPA alle Ragionerie Territoriali (RTS) i nuovi importi per l’a.s. 2012/2013 per l’indennità d’espletamento delle funzioni superiori di DSGA, sulla base delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità.
Tale comunicazione su NoiPA cita che la Legge di Stabilità 2013 (art. 1, commi 44 e 45) dispone la misura del compenso a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013. Pertanto gli assistenti amministrativi, che ricoprono quest’anno l’incarico di sostituzione del DSGA, riceveranno una liquidazione “in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall’assistente amministrativo incaricato” a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico in corso (1 settembre) e non dal 1 gennaio 2013, data dalla quale è in vigore la legge. Dalla nota si evidenzia che, per alcune posizioni stipendiali, dalla differenza di retribuzione tra una qualifica e un’altra risulterebbe un importo a debito, a tal fine il MEF ha provveduto ad inoltrare apposito quesito all’IGOP e al MIUR.
Siamo a conoscenza, inoltre, che alcune RTS (vedi Milano, Monza e Brianza, Verona) stanno inviando a loro volta comunicazioni alle scuole e agli uffici Scolastici Regionali e Territoriali con le quali danno istruzioni operative per la liquidazione dell’indennità. Ciascuna Istituzione Scolastica dovrà provvedere a emettere un unico formale provvedimento di attribuzione delle competenze per il medesimo dipendente relativo agli a.s. 2010/2011 e 2011/2012 e il pagamento sarà assicurato sulla rata di aprile 2013. Nel caso in cui le scuole abbiano già emesso in precedenza provvedimenti formali, ancorché già vistati dalla Ragioneria Territoriale, il nuovo provvedimento dovrà espressamente indicare che “annulla e sostituisce il precedente”. Per quanto riguarda, invece, l’a.s.2012/2013 (viste le disposizioni della Legge di Stabilità) la Ragioneria invita le scuole a non inviare i provvedimenti riguardanti lo svolgimento di funzioni superiori. Viene infine precisato che l’indennità di direzione, parte fissa, non dovrà essere menzionata in quanto a carico del Fondo d’Istituto.
La posizione della FLC
Chi negli ultimi due anni ha sostituito il DSGA con responsabilità e notevole aggravio di lavoro, non solo non ha ricevuto da oltre un anno un euro dell’indennità per il rifiuto a pagare di molteplici Ragionerie Territoriali, ma ora si vede praticamente sottrarre salario e diritti acquisiti (posizioni economiche), sia per l’applicazione errata della Legge di Stabilità sia per un intervento illegittimo sul contratto!
Questi lavoratori ATA vivono una situazione di costante discriminazione dovuta ai tagli degli organici conseguenti al dimensionamento, alle ricorrenti e reiterate incombenze burocratiche introdotte sia dalla dematerializzazione, sia dalle pressanti pratiche seriali (molestie burocratiche) che piovono oramai quotidianamente sulle scuole, dai malfunzionamenti e interruzioni continue del sistema informatico centrale SIDI (vedi iscrizioni on-line) e del service Tesoro.
Si tratta di interventi che incidono pesantemente sui diritti retributivi del personale amministrativo che sostituisce il DSGA, gravandolo di compiti onerosi e responsabilità senza un salario adeguato ed equo. Inoltre pongono gli stessi lavoratori in posizione di disparità, a parità di prestazioni a seconda dell’anzianità di servizio, dell’arco temporale in cui sono state svolte tali mansioni (prima e dopo la nota MIUR n. 9353/2011, circolare IGOP e Legge di Stabilità) e delle zone territoriali (alcune ragionerie hanno regolarmente pagato, parecchie no). Inaccettabili le differenze retributive tra chi svolge tale incarico con pochi anni di servizio (euro 448,09 lordi mensili) e chi lo svolge alla fine della sua carriera (euro 17,26 lordi mensili). Questa differenza di trattamento economico è iniqua e crea ancora più divisioni all’interno del personale ATA.
La FLC, oltre ad aver immediatamente sollecitato il MIUR a intervenire nel merito, ribadisce che:
- l’interpretazione del MEF, riguardo la decorrenza degli importi dall’a.s. 2012/2013, è completamente errata e illegittima, poiché la norma intende con questo che è il pagamento tramite ruoli di spesa fissa che deve essere effettuato dal 1 settembre;
- chi ha svolto un incarico per un ruolo superiore ha diritto ad avere il giusto riconoscimento economico, a prescindere da quando ha svolto l’incarico e da quanti anni di servizio ha maturato.
Inoltre, per quanto riguarda la riduzione degli assegni a partire dal 1 gennaio 2013, riteniamo che la norma presenti profili di incostituzionalità. Infatti non è sostenibile una disparità di retribuzione a parità di funzioni svolte! Contro questa palese ingiustizia, che continua a ledere i diritti retributivi dei lavoratori ATA, affronteremo la questione nelle sedi legali di competenza. La questione dovrà essere affrontata diversamente a seconda che le funzioni siano state espletate prima o dopo l’entrata in vigore della Legge di Stabilità.
La nota dell’IGOP alle Ragionerie Territoriali costituisce un’interpretazione unilaterale errata, con delle vere e proprie invasioni di campo nei riguardi del CCNL. La FLC CGIL sostiene che tale nota non può né modificare, né interpretare norme contrattuali che hanno valore di legge. Alla decurtazione delle posizioni economiche acquisite dagli assistenti amministrativi che hanno sostituito il DSGA negli a.a. s.s. 2010/2011, 2011/2012, si aggiunge il fatto che la parte fissa dell’indennità di direzione dovrà gravare sul FIS di quest’anno, già pesantemente assottigliato dall’esproprio degli scatti d’anzianità.
A tal proposito stanno arrivando segnalazioni che diversi assistenti amministrativi vogliono rinunciare all’incarico ricoperto nel corrente anno scolastico, cosa che provocherà ancora più caos nelle scuole.
Suggeriamo ai lavoratori ATA che devono essere pagati per l’incarico di sostituzione ricoperto fino al 2012, d’inviare preliminarmente una lettera di diffida all’Amministrazione e in caso d’inadempimento si dovrà proporre ricorso al giudice del lavoro.