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Congedi parentali: fino agli otto anni di vita del bambino spetta l’intera retribuzione per i primi 30 giorni di assenza.

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Smentita l’interpretazione dell’amministrazione che riconosce l’intera retribuzione solo per i primi 3 anni.

È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 3606 del 7 marzo 2012.

Il provvedimento riguarda una dipendente del comparto ministeri, ma è perfettamente sovrapponibile al personale scolastico.

Secondo la Corte di legittimità poiché l’art. 10 del CCNL della Funzione Pubblica (disposizione di maggior favore) riconosce l’intera retribuzione per il periodo indicato dall’art. 32 comma 1 lett. a) del D.lgs. 151/2001 (primi otto anni di vita del bambino – N.d.R.) il pubblico dipendente ha diritto a tale trattamento.

Nel comparto scuola è prevista un’analoga disposizione all’art. 12 comma 4 del CCNL (congedi parentali).

Dunque, d’ora in avanti i dipendenti avranno diritto ad assentarsi percependo l’intero trattamento economico fino agli otto anni di vita del bambino, per i primi 30 giorni di assenza.

Avv. Francesco Orecchioni

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