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Legge 111 (manovra finanziaria). Le visite fiscali ricondotte alla discrezionalità del dirigente

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Da 16 luglio 2011, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte dalla manovra finanziaria, convertita nella Legge 111  le visite fiscali nei confronti dei dipendenti del pubblico impiego in malattia torneranno ad essere richieste alle Asl solo se il dirigente responsabile del lavoratore lo riterrà opportuno, mentre l’obbligo permane “dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative“.
Le nuove disposizioni sono contenute nell’articolo 16, comma 9, della manovra economica approvata in settimana e correggono una situazione assurda, perché i dirigenti scolastici non potevano esimersi dal richiedere l’accertamento medico fiscale. Difatti, il comma 5, art. 55 septies del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dal d.lgs. n. 150/2009, affermava che “l’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionale ed organizzative”.
E mette conto precisare che il non ottemperarvi esponeva altresì il dirigente scolastico a sanzioni disciplinari.

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98. Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011
…….
Articolo 16
……
9. Il comma 5 dell’articolo 5-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’
sostituito dai seguenti:

“5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per
malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri
connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e
prevenire l’assenteismo. Il controllo e’ in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando
l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

5-bis. Le fasce orarie di reperibilita’ entro le quali devono essere effettuate le visite di
controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilita’ sono stabiliti con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Qualora il dipendente debba
allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita’ per effettuare
visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi,
che devono essere, a richiesta, documentati, e’ tenuto a darne preventiva comunicazione
all’amministrazione.

5-ter. Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite,
terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza e’ giustificata mediante
la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati,
che hanno svolto la visita o la prestazione.”

A parte questa particolarità, tesa a scoraggiare le assenze a ridosso delle festività, in particolare il venerdì e lunedì, il provvedimento prevede che l’obbligo delle visite fiscali non è più assoluto, poiché “le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita”.

Orario visite fiscali per lavoratori pubblici

Orari reperibilità malattia dipendenti pubblici e insegnanti

Gli insegnanti, come i dipendenti pubblici in genere, sono soggetti ad un orario di reperibilità per malattia più severo che prevede ben 4 ore la mattina, dalle 9 alle 13, e 3 ore il pomeriggio dalle 15 alle 18.

L’orario delle visite fiscali per i lavoratori pubblici in malattia è disciplinato dal decreto 206 del 2009 che individua le fasce orarie di reperibilità dei pubblici dipendenti in caso di malattia dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Durante queste fasce orarie il lavoratore ha l’obbligo della reperibilità presso il suo domicilio. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Da tale obbligo sono esclusi i dipendenti la cui assenza dal lavoro deriva da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, da infortuni sul lavoro, da malattie per le quali è riconosciuta la causa di servizio e dagli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Il decreto 206/2009 specifica nel secondo comma dell’articolo 2 l’esclusione dall’obbligo della reperibilità per i dipendenti presso i quali è stata già effettuata una visitafiscale nel periodo di prognosi indicato nel certificato.
Nel 2008 il decreto legislativo 112/2008 (decreto Brunetta) aveva modificato l’orario di reperibilità dei lavoratori pubblici, ai fini del controllo da parte del medico fiscale, a 7 giorni su 7 dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 20:00. Tale norma è stata abrogata con il decreto 78/2009 su pressioni sindacali facendo tornare l’orario di reperibilità dei lavoratori pubblici dalle ore 10.00-12:00 e dalle ore 17:00-19:00 (orario di reperibilità dei lavoratori privati). L’orario di reperibilità dei lavoratori pubblici è stato nuovamente modificato con il decreto 206/2009 che lo ha esteso

Chi è escluso dal rispetto delle fascie orarie?

Leggendo il D.M. n.206 del 18/12/09 risulta che sono esentati dal rispetto delle fascie orarie di reperibilità: coloro che abbiano patologie gravi che richiedono terapie salvavita, chi subisce degli infortuni sul lavoro, chi contrae malattie per le quali e’ stata riconosciuta la causa di servizio, chi ha stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita’ riconosciuta e tutti i dipendenti nei confronti dei quali e’ stata gia’ effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Pagamento delle visite fiscali

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della disciplina attraverso la quale il legislatore statale obbliga le Regioni a sostenere, per il tramite del fondo sanitario, l’onere delle visite fiscali ai dipendenti assenti dal servizio per malattia. Oltre a ledere la competenza legislativa regionale in materia di tutela della salute di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., le disposizioni si pongono in contrasto con l’art. 119 Cost. in quanto le Regioni, per garantire invariato il livello di assistenza sanitaria, si troverebbero nella condizione di dover integrare il fondo sanitario regionale con proprie risorse finanziarie per sostenere il costo di una prestazione che non può essere qualificata come livello essenziale di assistenza.
Gli oneri per le spese fiscali gravano sulla P.A. che richiede la prestazione. Ad aggravare questa situazione contribuisce il fatto che la pronuncia di illegittimità costituzionale elimina la norma con effetti ex tunc (dunque retroattivi).
Quindi, aspettiamoci che l’ASL richieda il pagamento delle visite fiscali anche per il periodo compreso tra il 1.7.2009 e la data di dichiarazione di incostituzionalità della disposizione (Sentenza depositata il 10.6.2010 e pubblicata in G.U. il 16.6.2010).
Al riguardo l’Avvocatura dello stato è inequivoca: bisogna pagare.
E bisogna pagare con quei quattro spiccioli, imputati alle spese di funzionamento, destinati ad esaurirsi in pochi mesi.
In verità anche i chiarimenti sull’applicazione della prescrizione precedenti sono stati resi nelle circolari n. 7 e 8 del 2008 e 1 del 2009 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per la funzione pubblica, nelle quali, ribadendo l’obbligatorietà della richiesta di visita fiscale per l’Amministrazione, è stato pure segnalato che la legge ha introdotto un ELEMENTO DI FLESSIBILITÀ nella valutazione, ma consistente nella ricorrenza di “esigenze funzionale ed organizzative”, tenendo conto anche della necessità di non causare ingiustificati aggravi di spesa per l’erario (Possono rientrare, nella valutazione delle esigenze funzionali ed organizzative eccezionali impedimenti del servizio del personale derivanti, ad esempio, da un imprevedibile carico di lavoro o urgenze della giornata).

Ultimo aggiornamento Domenica 17 Luglio 2011 17:40

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