La “condicio sine qua non” per superare l’anno di prova, da parte di una docente che attende l’arrivo di un figlio, è quella di poter contare, nell’anno scolastico in corso, 180 giorni di effettivo servizio. Ricordiamo che la normativa prevede che il primo mese di congedo obbligatorio per maternità è considerato come servizio effettivo al fine del computo dei 180 giorni necessari per il superamento del periodo di prova.
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A conforto di quanto detto ricordiamo la circolare del ministero della pubblica istruzione n.180/1979, in cui troviamo scritto che : il primo mese di assenza (astensione obbligatoria) per maternità , art. 31 del R.D. 21 agosto 1937, n. 1542 relativo all’anno scolastico al quale si riferisce il periodo di prova (esempio: per l’astensione obbligatoria dal servizio per maternità, che abbia inizio nel mese di luglio, si considera “valido” il primo mese di assenza del nuovo anno scolastico);affermano che ai fini del compimento dei 180 giorni è utile solo il primo mese di congedo per maternità relativo all’anno scolastico al quale si riferisce il periodo di prova (esempio: per il congedo obbligatorio dal servizio per maternità, che abbia inizio nel mese di luglio, si considera “valido” il primo mese di assenza del nuovo anno scolastico. Questa circolare che è valida tutt’ora, ci conforta nel dire che nel conteggio dei 180 giorni, rientrano anche i primi 30 giorni dell’astensione obbligatoria. Ma quando, la docente in attesa di partorire, è costretta obbligatoriamente ad entrare nel periodo di interdizione obbligatoria? Solitamente l’interdizione obbligatoria, interviene due mesi prima della data presunta del parto, ma ci possono essere dei casi particolari e regolarmente certificati, in cui la gravidanza scorre regolare e serena, in cui è possibile andare in interdizione obbligatoria un mese prima del parto, recuperando il mese dopo la nascita. Quindi l’interdizione obbligatoria, di norma è composta dei due mesi prima il parto e i tre mesi successivi alla nascita del pargolo, ma può essere fruita anche nella modalità un mese prima del parto e quattro mesi dopo la nascita. Quali sono i riferimenti normativi sulla astensione obbligatoria? Nell’art. 16 D. Lgs. 26.3.2001 n.151 è scritto che l’interdizione obbligatoria interviene 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo il parto; ma nell’art.20 D. Lgs. 26.3.2001 si configura la possibilità di entrare in interdizione obbligatoria un mese prima della data presunta del parto e proseguire per i 4 mesi dopo il parto. Quindi l’interdizione obbligatoria è considerata una norma flessibile e non assolutamente rigida. La domanda di flessibilità, tendente ad ottenere l’autorizzazione a continuare l’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza, che può essere svolto per intero o anche in parte (dunque per esempio 10 giorni oppure 15 giorni) , ai sensi dell’art. 20 del D.lvo 26.3.2001 n. 151, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, è accettabile anche qualora sia presentata oltre il settimo mese di gravidanza . L’art. 20 del D. lvo 151/2001, prevedendo la facoltà di astenersi “a partire” dal mese precedente la data presunta del parto, ha quindi individuato in un mese il periodo minimo obbligatorio di astensione prima della data presunta del parto; è evidente perciò che il periodo di “flessibilità” dell’astensione obbligatoria può andare da un minimo di un giorno ad un massimo di un mese. In ogni caso se non si dovessero raggiungere i 180 giorni, nemmeno con i 30 giorni del primo mese di interdizione obbligatoria di maternità, l’anno di prova potrà essere rinviato all’anno scolastico successivo, e poiché tale rinvio è dovuto a congedo per maternità, la decorrenza giuridica ed economica del contratto di lavoro a tempo indeterminato resterà invariata. Per cui le future mamme possono stare tranquille e svolgere la loro attività lavorativa, pargolo permettendo, anche durante tutto l’ottavo mese di gravidanza , in modo da completare il servizio che consentirà il superamento dell’anno di prova. FONTE LA TECNICA DELLA SCUOLA.IT |