Anche quest’anno la domanda di cessazione dal servizio, e di eventuale contestuale richiesta di part-time, deve essere inoltrata via web dal sito istanze on line del MIUR entro il 25 gennaio 2013
successivamente va inviata, in via telematica, con l’assistenza gratuita di un patronato, all’INPS ex INPDAP.
In base alla normativa vigente per il personale della scuola i requisiti per la pensione di anzianità sono :
quota 96 al 31/12/2011:
36 anni di contributi congiunti ad almeno 60 anni di età anagrafica oppure 35 di contributi congiunti ad almeno 61 anni di età anagrafica.
Per raggiungere la “quota 96” si possono sommare anche frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 5 mesi di età, 35 anni e 7 mesi di contribuzione).
Possono richiedere di essere collocati in pensione di anzianità al raggiungimento dei 40 anni di contributi con diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 65 anni di età per gli uomini e 61 anni per le donne.
Le donne, optando per il calcolo contributivo, fino al 31 dicembre 2015, possono pensionarsi con 57 anni di età anagrafica e 35 di anzianità contributiva.
Pensione di vecchiaia :
66 anni e 3 mesi di età, e almeno 20 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2013.
Pensione di anzianità:
41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva per le donne,
42 anni e 5 mesi di anzianità contributiva per gli uomini, senza alcun arrotondamento.
La cessazione anticipata prevede una penalizzazione sull’assegno pensionistico per chi lascia il servizio prima del compimento di 62 anni di età, dell’1% per i primi due anni, elevata al 2% per ogni anno ulteriore rispetto ai primi 2.
Mantenimento in servizio oltre i limiti di età
Per chi ha raggiunto i 65 anni di età entro il 31 dicembre 2011 e che vuole rimanere in servizio, viene confermata la direttiva-ministeriale-94-del-4-dicembre-2009-risoluzione-unilaterale.pdf
Il mantenimento in servizio per 2 anni è possibile solo per coloro che non appartengano a classi di concorso, posto o profilo in esubero e non abbiano raggiunto i 40 anni di contribuzione.
Resta comunque in vigore per il personale della scuola, la norma che prevede la possibilità di restare in servizio fino a 70 nel caso si debbano raggiungere i 20 anni di contribuzione.
Collocamento a riposo d’ufficio del personale dirigente, docente, educativo ed ATA, per il raggiungimento dei requisiti massimi .
L’età massima per poter rimanere in servizio è di 66 anni e tre mesi per uomini e donne, da compiersi entro il 31 agosto 2013.
Per il collocamento a riposo d’ufficio del personale che abbia raggiunto i 40 anni di contributi entro il 31 dicembre 2011 vedi direttiva 94/09.
Il termine di preavviso è di 6 mesi al fine del collocamento a riposo dal 1 settembre 2013.
L’Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro unilaterale, per i dipendenti che maturano i requisiti della pensione anticipata a decorrere dal 1 gennaio 2013.
I periodi di riscatto, ancorché richiesti, contribuiscono al raggiungimento del requisitocontributivo solo nel caso i provvedimento siano stati formalmente notificati e accettati.
Dirigenti scolastici
Il termine della presentazione della domanda dei dirigenti scolastici è
il 28 febbraio 2013
Le istanze di proroga oltre i limiti di età andranno valutate non solo in base all’eventuale esubero determinato dal dimensionamento delle unità scolastiche, ma anche salvaguardando il contingente diimmissione in ruolo dei nuovi dirigenti scolastici che hanno superato l’ultimo concorso.
Stante la complessità delle procedure, abbiamo potenziato, uno specifico servizio di consulenza qualificata per la compilazione e l’inoltro della domanda, con aggiornati programmi di calcoli per determinare l’ammontare della pensione e della liquidazione, affidato ai nostri collaboratori
PRESSO LA NOSTRA SEDE SITA IN VIA PISA N° 16 A CATANIA E’ DISPONIBILE PER GLI ISCRITTI E GLI ISCRIVENTI UN SERVIZIO DI CONDULENZA TRAMITE APPUNTAMENTO
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