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Mini ASpI: rischio esclusione per docenti e ATA che lavorano con supplenze brevi

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Il pericolo è però concreto per tutti i precari che sperimentano brevi ma molteplici periodi di disoccupazione.

Come già riportato su questo sito la “riforma del lavoro” (L. 92/2012) approvata in estate ha modificato l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti. La sostituisce la Mini ASpI* (Assicurazione Sociale per l’Impiego) che si differenzia dal vecchio strumento per modalità e tempi di erogazione, durata, requisiti richiesti e modalità di calcolo. Cambiamenti poco felici che comportano un abbassamento sensibile degli importi rispetto alla precedente indennità e una  connessa riduzione dei contributi figurativi.

Ma non finisce qui. Nel dare forma a questo strumento il Ministro Fornero è inciampato più volte in errori grossolani. Il primo, subito denunciato dalla FLC e dalla CGIL, era relativo a coloro che avevano maturato nel 2012 il diritto all’indennità a requisiti ridotti, ma rischiavano di non poterne fruire causa sostituzione di questa con la Mini ASpI che prevede regole diverse per la fruizione.
Serviva, insomma, un regime transitorio, che grazie all’azione di FLC e CGIL, è arrivata con il parere 20774 dell’INPS: ne abbiamo dato nota in modo più dettagliato (vedi correlato). Per chi aveva maturato il diritto nel 2012 il problema è dunque risolto.

Per coloro che maturino il diritto ad accedere alla Mini ASpI nel 2013, invece, si pongono nuovi e altri ostacoli. Le modalità di presentazione della domanda e la fruizione della Mini ASpI, chiarite dalla Circolare INPS 142 del 18 dicembre 2012, infatti, tra le altre cose prevedono che:

  1. l’indennità venga corrisposta solo ed esclusivamente in presenza dello stato di disoccupazione;
  2. le domande vengano presentate entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento (che corrisponde all’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro);
  3. in caso di nuova occupazione l’indennità venga sospesa d’ufficio.

Il combinato disposto da tali condizioni rischia, di fatto, di precludere la fruizione della Mini ASpI a coloro che sperimentano brevi ma molteplici periodi di disoccupazione perché lavorano con contratti di lavoro a tempo determinato di pochi mesi o settimane. Si tratta della condizione (diffusa!) di tante lavoratrici e lavoratori precari e in particolare di tutti i colleghi, docenti e ATA (amministrativi, tecnici e ausiliari) che lavorano nella scuola con supplenze brevi.

La FLC e la CGIL hanno chiesto un incontro urgente con il ministero e le  istituzioni competenti  per garantire ai lavoratori precari più deboli il pagamento dell’indennità. Come sempre vi terremo informati sugli sviluppi della nostra iniziativa.

(*) Si precisa che la Mini ASpI, come la vecchia indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, è rivolta esclusivamente a coloro che hanno lavorato con contratti di tipo subordinato.

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