Al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dall’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che “gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici obbligati” si informano le SS.LL. che, dalla data dell’1 maggio 2012, i decreti di riconoscimento dei titoli di formazione professionale, acquisiti in Paesi diversi dall’Italia, abilitanti all’esercizio della professione di docente saranno pubblicati sul sito istituzionale. http://www.istruzione.it/web/istruzione/riconoscimento-professione-docente di questo Ministero.
I docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e non) e vogliano esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale presso il MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica.
Il riconoscimento può riguardare:
– Titoli conseguiti nei Paesi UE (cfr. informativa della procedura)
– Titoli conseguiti in Paesi non comunitari (cfr. informativa della procedura)
Il riconoscimento di questi ultimi implica alcune formalità in più rispetto ai primi.
E’ necessario presentare domanda di riconoscimento secondo i modelli scaricabili, Mod. A e Mod. B, rispettivamente riferiti ai titoli professionali acquisiti in Paese UE o in Paese non comunitario, da inviare a mezzo posta.
Non è consentito l’invio on-line delle domande e della relativa documentazione.
In applicazione della direttiva 2005/36/CE, recepito in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007 è possibile presentare richiesta di riconoscimento per le professioni di:
– docente di scuola dell’infanzia;
– docente di scuola primaria
– docente di scuola secondaria di primo grado
– docente di scuola secondaria superiore
Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente). Qualora dall’esame della domanda emerga che non vi è completa corrispondenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, questa Direzione Generale richiederà il superamento di una prova attitudinale o la frequenza di un tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.