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Eventuale penalizzazione economica pensionati under 62

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L’Inps fornisce alle sedi territoriali, utili chiarimenti, condivisi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 5869 del 16/11/2012

L’INPS col Messaggio n° 219 del 4/1/2013 avente per oggetto: “Articolo 24, del d.l. n. 201/2011 convertito in l. n. 214/2011: nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici riguardanti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335” in 18 pagg. in pdf, fornisce alle sedi territoriali, utili CHIARIMENTI, condivisi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 5869 del 16/11/2012.
In particolare è utile per il personale della scuola far attenzione alle precisazioni del titolo 5° del Messaggio Inps: “Contribuzione utile per la non riduzione del trattamento pensionistico per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato prima dei 62 anni di età”; e del titolo 6° “Criteri di verifica dei requisiti alla data del 31/12/11 per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione successivamente al 31/12/11”.
In sintesi: Per la pensione anticipata, va ricordato che per i dipendenti con età inferiore a 62 anni le norme prevedono una penalizzazione. Per “anticipare” la pensione prima dei 62 anni di età si può incorrere in una penalizzazione economica nella percentuale del 2% per ogni anno prima dei 60 e dell’1% dopo. Ma la penalizzazione non si applica (fino al 31/12/2017), per alcuni casi come è stabilito dall’art. 6 comma 2 quater della c.d.“Mille proroghe” (D.lvo n.216 del 29/12/2011): “Le disposizioni dell’articolo 24, c.10, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianita’ contributiva entro il 31/12/ 2017, qualora la predetta anzianita’ contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternita’, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria”. Non rientrano, per esempio, in questa proroga sulla penalizzazione né il riscatto degli anni di università, né i periodi di maternità facoltativa, e né di cassa integrazione straordinaria.

http://www.latecnicadellascuola.it/index.php?id=42565&action=view

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