L’insegnante ha diritto ad usufruire, comparto scuola, durante l’anno scolastico di 6 giorni di ferie (art 13 CCNL) e di 3 giorni, a domanda, di permesso retribuito per motivi personali o familiari (ex art 15 del CCNL) dietro presentazione di semplice domanda e di autocertificazione, senza necessità di autorizzazione del Dirigente Scolastico. Tale diritto è stato riconosciuto dal Giudice del lavoro del Tribunale di Campobasso su ricorso di un insegnante assistito e sostenuto, nella fase stragiudiziale e giudiziale, dal Sindacato FGU – Gilda insegnanti
Il Giudice del Lavoro ha finalmente precisato che il Dirigente Scolastico:
a) non ha alcun potere discrezionale;
b) può solo controllare formalmente la domanda e la documentazione allegata;
c) non può comparare le esigenze scolastiche con quelle dell’Insegnante;
d) non deve verificare l’esistenza di costi aggiuntivi e la possibilità di sostituire l’insegnante che si avvale delle ferie o del permesso con altro personale in servizio.
02-01-13 (Sindacato FGU – Gilda degli Insegnanti).