Continuano senza sosta le richieste di attivazione dei cosidetti TFA “speciali” o “riservati”.
E’ importante ricordare che i possessori di Diploma di Maturità Magistrale sono definiti dalla Legge quali possessori di un titolo che abilita in modo permanente all’insegnamento e da loro la possibilità di accedere, in modo permanente, sia ai contratti a tempo indeterminato nella scuola primaria paritaria, sia ai concorsi a cattedra nella scuola statale. Tale disposto è enunciato in modo inequivocabile dall’art. 15 comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n. 323, che recita: “I titoli conseguiti nell’ esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.”
Così come ricordato nelle molte interrogazioni presentate nei mesi scorsi dagli On.li Ciccanti, Ghizzoni, De Pasquale, Coscia e Zazzera, e così come evidenziato nella risoluzione parlamentare (http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=62874&stile=6&highLight=1&paroleContenute=%27RISOLUZIONE+IN+COMMISSIONE%27&fb_source=message ) presentata Dagli On.li. De Pasquale, Ghizzoni, Coscia e Siragusa, il valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare del Diploma di Maturità Magistrale, non è una fantasia, è un diritto affermato da precise norme che lo Stato si è dato e che costituisce la ratio per cui è stato superato un esame di stato avente sia funzione di “maturità” che di qualifica professionale, ovvero di abilitazione.
La Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza num. 466/1997, obiter dictum, ha sostenuto che il diploma magistrale «è in sé abilitante», a prescindere dai concorsi a cattedra
Appare chiaro che il MIUR, nell’emanare il DM 249/2010, inserendovi l’art. 15 comma 16, sia andato ben oltre la delega conferita dall’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo corsi finalizzato esclusivamente a conferire una “abilitazione” a personale docente già, per legge, abilitato, e certamente non necessitate di una “formazione iniziale”, giacché trattasi di personale che ha completato un corso di studio professionalizzate concluso con un esame di stato avente sia funzione di conseguimento del titolo di studio di “maturità” sia della qualifica professionale di “abilitazione” magistrale e che, in molti casi presta da anni servizio nelle scuole primarie statali o paritarie.
Ricordo che nella proposta di modifica al DM 249/2010 è stato inserito il comma 27-bis che recita:
“27-bis. I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l’inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 269. Essi danno diritto esclusivamente all’iscrizione in II fascia delle graduatorie di istituto di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali ai sensi dell’articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I medesimi titoli di abilitazione costituiscono requisito per l’insegnamento nelle scuole paritarie, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, e dell’articolo 1, comma 6, lettera g), del decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 novembre 2007, n. 267”.
In pratica, qualora il testo di modifica del DM 249/2010 dovesse essere approvato così come proposto dal MIUR mediante il decreto istitutivo dei TFA “speciali”, il Diploma di Maturità Magistrale perderebbe definitivamente il proprio valore di abilitazione all’insegnamento, cessando di essere titolo valido alla stipula di contratti a tempo indeterminato nella scuola primaria paritaria e titolo di accesso ai concorsi a cattedra.
In pratica i cosidetti TFA speciali non solo non aggiungono alcun diritto ai diplomati magistrale, salvo la possibilità di passare dalla III alla II fascia delle graduatorie di istituto per chi anela a lavorare nella scuola statale, ma con atto retroattivo, privano i diplomati di diritti ormai acquisiti, quali la possibilità di continuare ad insegnare nella scuola primaria paritaria o partecipare ai futuri concorsi a cattedra.
Il rischio maggiore, è, dunque, per le scuole paritarie, nelle quali opera un numero rilevante di maestre e maestri in possesso del diploma magistrale, molti dei quali sono assunti a tempo indeterminato, e che ora, con l’attivazione di norme secondo cui “I medesimi titoli di abilitazione (quelli stabiliti dall’art. 15 comma 16 n.d.r.) costituiscono requisito per l’insegnamento nelle scuole paritarie” si troveranno da un giorno all’altro privati, con una norma ambigua e contrastante la normativa vigente, del titolo necessario a continuare ad insegnare.
Già il SINASCA (Sindacato dipendenti scuole cattoliche), con una nota del 24.07.2012 (http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=38221&action=view), aveva messo in evidenza come “va fatto notare che l’articolo 15 comma 16 appare illegittimo. Il MIUR, infatti, con un atto di carattere meramente amministrativo (un decreto ministeriale) pretende di cancellare quanto previsto da norme avente valore di legge, ovvero l’art. 197 comma 1 del D.Lgs. 297/1994 e l’art. 15 comma 7 del D.P.R. 323/1998, che sanciscono il valore abilitante permanente del diploma di maturità magistrale ed il diritto dei possessori di partecipare ai concorsi a cattedra. Tale diritto è, peraltro, ribadito dall’art. 402 dello stesso D.Lgs. 297/1994 che, tra i titoli che permettono la partecipazione ai concorsi, comprende i diplomi di istituto magistrale conseguiti prima della conclusione del primo ciclo di studi post secondari abilitanti all’insegnamento nella scuola primaria, in sostanza, i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001-2002… con l’attivazione dei nuovi corsi previsti dall’art. 15 comma 16 del DM 249/10 il diploma di maturità magistrale cesserà di avere valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria, se non in associazione ai nuovi percorsi formativi (ordinari o speciali). Tale situazione, così come previsto dall’art. 27-bis del decreto di modifica, sottoposto al Cnpi, si estenderà anche alle scuole paritarie, che si troveranno nella condizione di avere in servizio personale assunto a tempo indeterminato, privo di abilitazione e del requisito necessario all’insegnamento, con il rischio, ai sensi della Legge 62/2000, di perdere la parità scolastica.”
Peraltro è pura illusione, spacciata da chi non ha letto o finge di non conoscere le proposte di modifica al DM 249/2010, l’ipotesi che i cosiddetti TFA speciali abbiano come scopo l’accesso alle graduatorie ad esaurimento, ipotesi espressamente negata proprio dalle modifiche proposte: “I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l’inserimento nelle graduatorie a esaurimento”.
Si tratta quindi di un provvedimento, che, nel complesso, non solo non aggiunge alcun beneficio ai diplomati magistrale, ma li danneggia in modo sostanziale, mettendo a rischio decine di migliaia di posti di lavoro nella scuola paritaria e privando i titolari di diploma magistrale di chiari diritti acquisiti, quali la possibilità di lavorare o continuare a lavorare) nelle scuole paritarie, e di partecipare ai concorsi a cattedra nella scuola statale
Ecco perché, prima di procedere all’eventuale attuazione delle modifiche finalizzate all’istituzione dei cosiddetti TFA speciali, è necessaria l’abrogazione o, quantomeno, la revisione dell’art. 15 comma 16 del DM 249/2010.
Di Fabio Albanese Coordinamento Nazionale Diploma Magistrale – Veneto
Fabioalbanese.it