CNAFAM – Il 21 dicembre 2012 la Camera dei Deputati approva in via definitiva la legge di stabilità. Essa contiene alcuni commi (dal comma 102 al comma 107 dell’articolo 1 dedicati al settore dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), che recepiscono in parte i contenuti della proposta di legge n. 4822, attualmente in discussione alla VII Commissione Cultura, ma destinata a decadere a causa della conclusione anticipata della legislaura.
E’ una giornata storica per il comparto AFAM. La legge di stabilità, all’art. 1, commi da 102 a 107 prevede infatti:
1. l’equipollenza dei diplomi accademici di I livello alle lauree universitarie della classe L-3 (Lauree triennali in Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda);
2. l’equipollenza dei diplomi accademici di II livello alle lauree magistrali universitarie (Lauree quinquennali nella classe LM 45 – Musicologia per Conservatori, Istituti musicali pareggiati e Accademia Nazionale di Danza; classe LM 12 – Design per l’ISIA; classe LM 65 – Scienze dello spettacolo e produzione multimediale per l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica; classe LM 89 – Storia dell’arte, classe LM 12 – Design e classe LM 65 – Scienze dello spettacolo e produzione multimediale per le Accademie di Belle Arti);
3. l’equipollenza dei diplomi di vecchio ordinamento conseguiti anteriormente all’entrata in vigore della legge (e purché congiunti con il diploma di scuola secondaria di II grado) ai diplomi accademici di II livello (e dunque alle lauree magistrali);
4. la messa a regime di tutte le sperimentazioni entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge e l’equipollenza dei titoli sperimentali di I e II livello già conseguiti;
5. i diplomi accademici di II livello (e dunque anche quelli di vecchio ordinamento) costituiranno titolo di accesso per i corsi universitari di specializzazione e di dottorato di ricerca.
Diamo di seguito il testo definitivo dell’art. 1, commi 102-107, della legge di stabilità. Come si può notare, è stato accolto il rilievo del CNAFAM (formulato nel documento presentato dal Coordinamento durante l’audizione del 16/2/2012 sulla PDL n. 4822) circa la necessità del possesso del diploma di scuola secondaria di II grado ai fini dell’equipollenza del diploma di vecchio ordinamento alla laurea magistrale.
Art.1
[…]
102. Al fine di valorizzare il sistema dell’alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio
2007.
103. Al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:
a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell’ambito della scuola di «Progettazione artistica per l’impresa», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall’Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;
c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall’Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell’ambito delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell’arte», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
d) Classe LM-89 (Storia dell’arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell’ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).
104. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico o storico-musicale istituiti dalle università.
105. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.
106. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data di cui al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
[…]
Il CNAFAM esprime tutta la propria soddisfazione per l’approvazione della legge.
Ricorda di aver da sempre convintamente sostenuto la completa equiparazione dell’AFAM all’Università (si legga il nostro Manifesto programmatico), intervenendo più volte in audizione presso le competenti commissioni di Camera e Senato. Il Coordinamento tuttavia non può esimersi dal manifestare la propria perplessità per la postilla (aggiunta in extremis al Senato) per cui i diplomi di vecchio ordinamento sono equiparati alla laurea magistrale solo se conseguiti anteriormente all’entrata in vigore della legge di stabilità. Per quelli conseguiti successivamente dovrebbe dunque continuare a valere l’art. 4, comma 3-bis, della legge 508/1999, ossia l’equipollenza alle lauree triennali universitarie. Ciò provocherà una evidente disparità di trattamento tra possessori del medesimo titolo di studio. Possiamo immaginare che molti saranno i ricorsi.