Una delle novità sull’ipotesi del nuovo contratto sulla mobilità 2013-2014, firmata lo scorso 6 dicembre, riguarda l’art.7 sul sistema delle precedenze. A questo articolo, che nel passato contava due soli commi, è stato aggiunto un terzo comma, che limita il campo di applicazione del sistema delle precedenze.
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Bisogna ricordare che il comma 1 dell’art.7, elenca secondo un ordine di priorità , tutte le precedenze comuni, articolate in otto punti, che seguono il seguente ordine d’importanza: I) DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’ III) PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE IV) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’ V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’, OVVERO ASSISTENZA DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’ VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998 Inoltre il comma 1 dell’art.7 spiega che le precedenze comuni trovano applicazione tenendo conto delle sequenze operative delle tre fasi della mobilità territoriale. Bisogna anche ricordare che, il comma 2 dell’art.7 specifica chi deve essere escluso dalle graduatorie d’Istituto, anche in questo comma vengono elencate, secondo un ordine di priorità le seguenti precedenze comuni: I) ; III); V); VII). In questo nuovo accordo per la mobilità 2013-2014, viene introdotto all’art.7 sulle precedenze comuni, il comma 3, che indica chiaramente il campo di applicazione dei commi 1 e 2. Nel comma 3 è scritto: “ le precedenze comuni di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciute solo nelle operazioni di mobilità volontaria. Le precedenze comuni di cui al comma 2 sono riconosciute solo ai fini dell’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto”. Quindi appare chiaro che le precedenze comuni non verranno tenute in conto nella mobilità d’ufficio, come non verranno considerate nella graduatoria d’Istituto per l’assegnazione ad un plesso piuttosto che un altro o per l’assegnazione della cattedra orario esterna. Intanto l’ipotesi di CCNI 2013-2014 ha iniziato la sua marcia di certificazione, in base alle procedure previste dal D.Lvo n. 150/2009, che prevede il parere della Direzione Generale del Bilancio del MIUR del MEF e della Funzione Pubblica, per la prevista procedura di verifica congiunta della compatibilità economico-finanziaria e normativa del testo sottoscritto. Ma tutto lascia pensare che il campo di applicazione del sistema delle precedenze rimanga come sottoscritto, il 6 dicembre 2012, nella fase di ipotesi. |