Gilda degli insegnanti – In prossimità delle vacanze natalizie si sta ripresentando il problema dei Dirigenti scolastici che obbligano i supplenti a fruire dei giorni di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni. Infatti l´art. 5, comma 8, del DL 95 del 6 luglio 2012 (spending review) faceva divieto ai Dirigenti scolastici di pagare le ferie al personale a tempo determinato, contravvenendo per legge alle norme contrattuali.
La FGU-Gilda degli Insegnanti è intervenuta sia presso il Miur sia presso il Parlamento, prima per pretendere il pagamento delle ferie non fruite dell´a.s. 2011/12 e poi per segnalare la specificità della scuola e del personale scolastico a tempo determinato e chiedere che i supplenti fossero sottratti alla norma della spending review .
Infatti la legge di stabilità per il 2013 (art. 1, comma 43), già approvata dalla Camera il 22 novembre 2012, e in approvazione al Senato, recita: ” All´articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie»” e di fatto scorpora la scuola dalla norma della spending review relativa al divieto di pagamento delle ferie al personale a tempo determinato.
Ciò significa che qualsiasi provvedimento emanato ora dai Dirigenti scolastici finalizzato alla “concessione coatta” delle ferie per il periodo natalizio è da considerarsi sub jure condendo e pertanto non perfettamente legittimo.
In attesa dell´approvazione definitiva della legge di stabilità e dei conseguenti provvedimenti del Miur (circolari applicative) si invitano i docenti assunti a tempo determinato a non sottoscrivere alcuna richiesta di ferie e ad attendere lo specifico ordine di servizio da parte dei dirigenti che intendono applicare ugualmente le norme della spending review . Ciò consentirà di impugnare i provvedimenti illegittimi. Per questo è necessario che i colleghi interessati tengano copia del provvedimento del dirigente debitamente protocollato.
Ricordiamo infine che tale situazione si applica anche ai docenti a tempo determinato nominati fino ad avente titolo.
In questo momento sembra che il Miur non riesca ad emanare le graduatorie definitive in tempo utile prima delle vacanze natalizie. In caso di revoca unilaterale della supplenza per non pagare le vacanze (cosa del tutto illecita) deve essere richiesta (per iscritto con numero di protocollo) copia del provvedimento da parte del dirigente scolastico per consentire l´eventuale impugnativa.
In allegato:
– la dichiarazione individuale di tutela per il supplente obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni;
– la richiesta di incontro urgente al Miur per avere chiarimenti sulla questione