FLC CGIL – Dal 18 dicembre 2012 è ufficiale la disciplina delle modalità di presentazione delle domande per la mini ASpI per coloro che abbiano maturato diritto nel 2012 alla vecchia indennità a requisiti ridotti. Con messaggio 20774 l’INPS ha reso noto il regime transitorio per l’anno 2012 per la percezione della Mini ASpI.
Come noto la legge 92/12 , meglio nota come “riforma” Fornero, è intervenuta, oltre che sul mercato del lavoro, anche sul sistema di protezione sociale. In particolare ha disposto la sostituzione della vecchia indennità di disoccupazione ordinaria e di quella a requisiti ridotti con due nuovi strumenti: l’ASpi (Assicurazione sociale per l’Impiego) e la mini ASpI.
La mini ASpI si differenzia dall’indennità a requisiti ridotti in quanto prevede l’erogazione del beneficio nel momento in cui sopraggiunge la disoccupazione e non nell’anno successivo; è rivolta a coloro che abbiano almeno 13 settimane di contribuzione a differenza delle 78 giornate previste dallo strumento precedente; l’importo è ottenuto calcolando il 75% della retribuzione fino a €1.180 (per il 2013, e annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo), cui aggiungere il 25% della retribuzione eventualmente eccedente tale cifra; l’indennità, così come il versamento dei contributi figurativi, ha una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione.
Come già sottolineato, il meccanismo della mini ASpI presenta limiti assai rilevanti . In primo luogo perché l’erogazione del beneficio per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione determina un abbassamento consistente degli importi rispetto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Analogamente viene ridotta la contribuzione figurativa anch’essa relativa ad un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione. Inoltre il requisito delle 13 settimane di contribuzione in sostituzione delle 78 giornate rischia di penalizzare chi svolge lavori ad alta frammentazione temporale.
A quanto detto va aggiunto che finora la lettera del testo di legge rischiava di escludere dalla percezione della mini ASpi quanti ne avessero maturato il diritto nel 2012 . Questo perché, mentre la vecchia indennità a requisiti ridotti veniva erogata nell’anno successivo al periodo di disoccupazione (con conseguente presentazione della domanda dal 1 gennaio al 31 Marzo dell’anno successivo al periodo di disoccupazione), la mini ASpI richiede l’immediata presentazione della domanda per potersi attivare durante il periodo di disoccupazione. Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni a partire da gennaio 2013, quindi, coloro che nel 2012 avevano maturato diritto all’indennità a requisiti ridotti ed erano in attesa di presentare la domanda all’inizio dell’anno successivo, rischiavano di trovarsi in ritardo rispetto ai criteri di presentazione della domanda del nuovo strumento e privi della copertura della vecchia indennità.
Per questo la CGIL e la FLC da mesi chiedevano un regime transitorio per il 2012 che finalmente viene istituito. Si tratta della “ mini ASpI 2012” così denominata per distinguerla dalla mini ASpI a regime.
La “mini ASpI 2012”, prevede come requisiti di accesso quelli della v ecchia indennità di disoccupazione a requisiti ridotti (anzianità assicurativa di due anni, almeno 78 giornate di lavoro nel 2012, indipendentemente dallo stato di inoccupazione del richiedente al momento della domanda) ma adotterà il sistema di calcolo della mini ASpI per entità e durata della prestazione.
Solo per il 2012, quindi, indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione mini ASpI riferita a periodi di disoccupazione del 2012 dovrà essere presentata, esclusivamente per via telematica, tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013.