Il compenso sostitutivo delle ferie non godute non può essere soggetto a tassazione poiché ha natura risarcitoria e dunque, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza, i docenti potrebbero chiedere la restituzione di quanto indebitamente trattenuto negli anni.
Sul compenso percepito, finora lo Stato ha trattenuto alla fonte l’aliquota prevista per lo stipendio, ed il docente ha successivamente pagato anche il conguaglio all’atto della dichiarazione dei redditi; a fronte però della natura risarcitoria (e dunque non soggetta a tassazione) del compenso sotitutivo delle ferie non godute non è possibile applicare alcuna ritenuta fiscale.