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TFA speciali, la bozza del decreto è nelle mani dei sindacati. Una scheda illustrativa

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Le modifiche proposte dal Ministero al dm 249/10.

Gli articoli da modificare sono il numero 5, 11 e 15

L’art. 5 si occupa della programmazione degli accessi al TFA. La proposta del Ministero è quella di tener conto della programmazione regionale degli organici, del numero di personale docente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti nell’anno precedente, maggiorato del 30% per tener conto del personale che insegna nelle scuole paritarie e nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni .

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

“2-bis. Ai fini della determinazione del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali:
a) della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) del contingente di personale docente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nell’anno scolastico precedente.

2-ter. Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis è maggiorato nel limite del 30 per cento per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.
2-quater. Per l’attivazione dei percorsi di cui al comma 1 si tiene conto altresì dell’offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.”.

L’art. 11 si occupa dei docenti Tutor. La determinazione del contingente deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

1. All’articolo 11 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:
“5-bis. La determinazione dei contingenti dei tutor coordinatori e organizzatori avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, i parametri di assegnazione previsti dal decreto di cui al comma 5 sono derogabili al fine di assicurare l’invarianza di spesa.”.

L’art. 15 si occupa dei requisiti per l’accesso al TFA ordinario e speciale

per il TFA ordinario viene stralciato il riferimento all’a.a. 2010/11 come termine ultimo per acquisire il titolo

la lettera b) è sostituita dalla seguente
“b) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino all’attivazione dei percorsi formativi previsti dall’articolo 3, commi 2, lettera b), e 3, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a);”;

 

I requisiti richiesti per la partecipazione al TFA speciale

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
“1-bis. Fino all’anno accademico 2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica sedi dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, purché sedi di Dipartimenti di didattica della musica, e al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, istituiscono e attivano percorsi formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto, finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter, nonché i percorsi di cui al comma 16-bis relativi alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria.

1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, che, sprovvisti di qualsiasi abilitazione e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, abbiano maturato, a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 fino all’anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale.

Il servizio prestato nei centri di formazione professionale riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso è valutato solo se prestato per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009.

Ai fini del presente comma è valido anche il servizio prestato nel sostegno.

Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1.

Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale.

1-quater. L’iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, inclusi i percorsi di cui al presente decreto.

 

Mantenimento della validità del titolo per l’iscrizione nella III fascia delle graduatorie di istituto.

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. I titoli di studio posseduti dai soli soggetti di cui al comma 1, lettere a) e c) mantengono la loro validità ai fini dell’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto. I titoli di studio conseguiti dai soggetti di cui al comma 1, lettera b), sono integrati dal compimento del tirocinio formativo attivo e costituiscono titolo di accesso al concorso e titolo di insegnamento per le rispettive classi di concorso. A decorrere dall’istituzione dei relativi percorsi, le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegate al presente regolamento, unitamente al compimento del tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10, sostituiscono integralmente per le relative classi di concorso i titoli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive integrazioni e modificazioni.”;

 

A cosa serve l’abilitazione TFA

j) dopo il comma 27 è inserito il seguente comma:
“27-bis. I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l’inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 269. Essi danno diritto esclusivamente

  • all’iscrizione alla II fascia delle graduatorie di istituto di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare,
  • costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali ai sensi dell’articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”.


TFA speciali per infanzia e primaria

i) dopo il comma 16 è inserito il seguente comma:
“16-bis. Sono ammessi al percorso di cui al comma 16, senza la necessità di sostenere la prova di accesso, i soggetti ivi contemplati in possesso dei requisiti previsti dal comma 1-ter, relativi alla scuola dell’infanzia ovvero primaria. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio richiesti si possono cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell’infanzia con quelli prestati nella scuola primaria. L’aspirante opta per il percorso relativo alla scuola dell’infanzia o per quello relativo alla scuola primaria.”;

 

TABELLA 11 bis – Modalità di svolgimento dei percorsi di TFA speciale

  • I percorsi sono distinti per ciascuna classe di concorso
  • prevedono il conseguimento di 41 crediti formativi universitari, considerando assolti i 19 crediti formativi universitari relativi al tirocinio (in virtù dei particolari requisiti di servizio che hanno permesso l’accesso)

I crediti formativi universitari sono indirizzati:

a) alla verifica e al consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso e al perfezionamento delle relative competenze didattiche
b) all’acquisizione delle competenze digitali
c) all’acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare

a) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
b) di aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e di possedere la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;
c) di essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti, adeguando i tempi e le modalità alla classe e scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare riferimento alle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
d) di aver acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;
e) di aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità organizzative.

I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuno degli insegnamenti previsti dai percorsi accedono all’esame finale.

 

L’esame finale

L’esame finale, avente valore abilitante per la relativa classe di concorso consiste nella redazione, illustrazione e discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l’esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel corso dell’esame il candidato dimostra altresì la piena padronanza delle discipline oggetto d’insegnamento e il possesso delle competenze di cui al presente allegato, anche con riferimento alle norme principali che governano le istituzioni scolastiche. Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell’abilitazione.

Questo schema di regolamento, così definito, è stato già sottoposto al parere degli organismi più rappresentativi

Parere del CNPI

Parere del CUN

Parere del CNAM

Parere del Consiglio di Stato

Il prossimo passaggio è nelle Commissioni Parlamentari. Dall’incontro dello scorsa settimana al Ministero è emerso che potrebbe esserci la volontà, in sede parlamentare, di modificare il requsito di “3 anni di servizio” in “360 giorni”. TFA speciali, adesso spetta alle Commissioni parlamentari valutare il decreto. Si parlerà nuovamente dei giorni di servizio richiesti

In tal senso si è espresso anche l’On. Pittoni (Lega Nord) TFA speciali: Pittoni (Lega), possiamo farcela e con i 360 giorni

Attendiamo intanto che le Organizzazioni sindacali f

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