fbpx

Diplomati magistrale quando riconoscere il valore di abilitazione del titolo già posseduto e conseguito a seguito di esame di stato ?

1111
In relazione al parere che le Commissioni parlamentari si apprestano a dare alle modifiche introdotte al DM 249/2010 per l’attivazione dei cosiddetti “TFA speciali“, il Coordinamento Nazionale Diploma Magistrale invita gli On. Deputati Membri della VII Commissione Cultura alla Camera dei Deputati non solo ad esprimere parere contrario all’attivazione dei corsi ordinari o speciali per l’ “abilitazione” all’insegnamento nella scuola primaria destinati ai diplomati magistrale previsti dall’art. 15 comma 16, ma altresì a co-firmare, chiedere la calendarizzazione e votare a favore della risoluzione presentata dalle On. De Pasquale, Ghizzoni, Coscia e Siragusa, dalla quale emerge chiaramente come tale articolo sia palesemente illegittimo – la cui genesi non può trovare giustificazione se non in relazione all’interesse di promuovere corsi universitari a pagamento – in quanto finalizzato ad “abilitare” personale docente già in possesso di titolo in sé abilitante e con la quale si richiede al Ministero di sancire con preciso e circostanziato atto il valore abilitante del titolo.

I membri del Coordinamento precisano che, qualora dall’impianto di attivazione dei TFA ordinari e speciali non fossero esplicitamente esclusi i titolari di diploma di maturità magistrale, non potranno esimersi dal continuare la battaglia legale non solo in sede amministrativa, ma altresì nelle opportune sedi penali con la richiesta al giudice penale di chiarire se abbia affermato il falso lo Stato nel rilasciare i titoli definendoli e certificandoli quali abilitanti all’insegnamento ai sensi dell’art. 197 comma 1 del testo unico e confermati dall’art. 15 comma 7 del DPR 323/1998 o chiunque neghi il valore abilitante del titolo in oggetto, riservandosi, altresì, qualora il titolo non sia da considerarsi abilitante in sé, così come, invece, chiaramente sancito, oltre che dalla Legge, anche da Sentenza della Corte Costituzionale, di chiedere se siano o meno fondati ed efficaci i contratti di lavoro in essere sia nel settore pubblico che privato nonché gli Atti amministrativi (pagelle, registri, ecc.) siglati da tale personale, nonché le assunzioni in ruolo nella scuola statale avvenute mediante concorsi ordinari o riservati che, com’è noto, non hanno mai avuto alcuna funzione abilitante.

Il Coordinamento rinnova quindi l’invito al Ministero ed a tutto il mondo politico al fine di trovare una soluzione coerente con quanto sancito dalla Legge per la questione che riguarda i diplomati magistrale ai quali deve essere riconosciuto il valore di abilitazione del titolo già posseduto e conseguito a seguito di esame di stato avente valore di abilitazione all’insegnamento, sia assicurato il medesimo trattamento riservato a tutti gli altri possessori di titolo di abilitazione sia in termini di collocazione nelle corrette graduatorie statali per gli abilitati, sia per quanto concerne la possibilità di insegnare nella scuola paritaria o ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale all’estero.

Confidiamo che il Ministero intenda evitare un ulteriore e logorante braccio di ferro dai risvolti imprevedibili e che potrebbe mettere in discussione tutto l’impianto della scuola primaria e ritiri immediatamente ogni pretesa di istituire corsi “riabilitanti” per chi l’abilitazione già la possiede.

Coordinamento Nazionale Diploma Magistrale
coordinamentodiplomamagistrale@gmail.com

 

In questo articolo