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Graduatorie ad esaurimento. No della Corte Costituzionale allo spostamento 24 punti Ssis

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Di Vincenzo Brancatisano – Spostamento 24 punti Ssis, la Corte costituzionale ha appena rigettato il ricorso contro la normativa impugnata da una docente modenese. Il ricorso era stato proposto a seguito del diniego dell’Amministrazione sulla richiesta, presentata dalla ricorrente, di trasferimento ad altra classe di concorso, nelle graduatorie per l’insegnamento, del punteggio derivante dall’abilitazione conseguita presso la scuola di specializzazione all’insegnamento secondario

La disposizione censurata dispone che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), da disporre con decorrenza dal 1° settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011, non è consentito modificare la scelta già precedentemente effettuata in merito all’attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie.

Il ricorso era stato proposto a seguito del diniego dell’Amministrazione sulla richiesta, presentata dalla ricorrente, di trasferimento ad altra classe di concorso, nelle graduatorie per l’insegnamento, del punteggio derivante dall’abilitazione conseguita presso la scuola di specializzazione all’insegnamento secondario

Il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza dell’8 marzo 2011, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 4, primo comma, 51, primo comma, 97, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dell’art. 1, comma 4-quater, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167. Il Tribunale emiliano, richiamando genericamente l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo «nell’interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo», prospettava la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., affermando che appare irrazionale, oltre che in contrasto con il diritto d’accesso al pubblico impiego e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, non consentire lo spostamento del punteggio, facendo, quindi riferimento ad una «possibile violazione degli articoli 4, primo comma, 51, primo comma, 97, primo comma della Costituzione».

L’ordinanza di rimessione, spiega la Consulta, è affetta da gravi difetti di motivazione, sia in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione”. A fronte della circostanza che «la ricorrente si doleva del rifiuto degli organi deputati alle operazioni di aggiornamento delle graduatorie de quibus di trasferire il proprio punteggio derivante dall’abilitazione conseguita presso la scuola di specializzazione all’insegnamento secondario» non vi era alcun elemento in fatto, relativo al momento di proposizione della domanda di inserimento del punteggio relativo alla scuola di specializzazione, alle modalità di determinazione dello stesso adottate al momento dell’inserimento, all’anno scolastico in cui è stato richiesto lo spostamento, anche in relazione alle differenti discipline succedutesi nel tempo per le modalità di calcolo e di inserimento di tali punteggi.

La giurisprudenza della Corte è costante nel ritenere la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità quando l’ordinanza di rimessione presenti carenze relative alla descrizione della fattispecie concreta ed alla motivazione sulla rilevanza, tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni (ordinanze n. 267 e n. 252 del 2011). Peraltro, la motivazione dell’ordinanza di rimessione è carente anche sulla non manifesta infondatezza della questione.

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