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Concorso a cattedre: parere CNPI su commissioni esaminatrici. Apertura all’esonero dal servizio

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Il CNPI, chiamato ad esprimere il proprio parere sul decreto relativo alle Commissioni esaminatrici per il concorso a cattedra, audìto il Ministro Profumo, ritiene sia necessari dei cambiamenti al testo, senza i quali il parere sarà negativo.

Il Ministero aveva in un primo tempo inviato al CNPI un testo di ipotesi del DM e in seguito all’audizione del 07 novembre un’Ordinanza migliorativa rispetto a quella iniziale, per quanto riguarda

  • la possibilità da parte degli aspiranti commissari di richiedere o meno di fruire di esonero dal servizio, seppure con la precisazione che sarà data priorità a coloro che scelgono di non fruire di tale opportunità;
  • la eliminazione del requisito da parte dei docenti di “aver prestato gli ultimi tre anni di servizio effettivamente e continuativamente nella stessa istituzione
    scolastica, salvi i casi di trasferimento d’ufficio per soprannumerarietà”;
  • la opportunità di non restringere eccessivamente la platea degli aventi diritto, riducendo, essendo la norma di riferimento la stessa (art. 404 del D.Lvo. n. 297/94), da due ad uno i requisiti aggiuntivi, come nei precedenti concorsi, alla precisazione che “l’inopportunità di partecipazione alla procedura concorsuale” nella qualità di commissario deve essere “oggettivamente dimostrabile”;

Il CNPI rileva altresì la necessità di ulteriori modifiche all’ipotesi di D.M. in relazione ai seguenti punti:

1. quanto previsto all’art. 3 (requisiti dei docenti) , comma 1 – lett. c., non può essere considerato un “requisito pregiudiziale per la presentazione della domanda”, ma va riportato invece tra gli “ulteriori requisiti” previsti al comma 5 del medesimo articolo.

Questa richiesta è motivata sul piano giuridico, dalla formulazione dell’art. 404 del D.L.vo n. 297/1994 che prevede al comma 1 come requisito pregiudiziale solo quello del servizio e al comma 6 la previsione di “criteri integrativi per la nomina delle commissioni giudicatrici ….”. La necessità della modifica richiesta non si basa solo su esigenze di carattere giuridico, ma anche sulla considerazione che non pare nè opportuna né legittima una “gerarchizzazione” delle procedure in base alle quali i diversi soggetti sono entrati nei ruoli del personale docente;

2. al comma 5 è prevista la necessità, da parte dei docenti interessati a fare i commissari, di possedere almeno uno dei requisiti tra quelli elencati. E’ necessario integrare i requisiti con quanto previsto al punto precedente;

3. nell’O.M. all’art. 4, comma 1, dopo “cause di inopportunità “ inserire: “supportate da idonea documentazione”.

Il CNPI auspica, altresì, in relazione a quanto previsto all’art. 4, comma 2 – lett. a – per le incompatibilità sia chiarito nei modi opportuni che la dizione della legge non deve esser interpretata e applicata fiscalmente in modo restrittivo, ad esempio a docenti componenti della RSU. Non va generalizzato in modo eccessivo e non giustificato il sospetto di imparzialità anche nei confronti di soggetti che non gestiscano alcun potere rilevante e, perciò, non siano comunque idonei, sia pure da un punto di vista astratto, a condizionare la vita dell’ente che indice la selezione” come recita la sentenza del Consiglio di Stato (sezione quinta) del 13 aprile 2012 che richiama anche analoghe decisioni sempre dello stesso Consiglio di Stato (sezione quinta) nn. 5526/2003 e 4056/2002.

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