Miur illustra gli effetti dell’intesa tra Miur e CEI sui rapporti di lavoro instaurati dopo il 31 ottobre 2012
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Abbiamo già dato notizia dell’avvenuta intesa tra il Miur e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012. In esecuzione dell’intesa è stato emanato il DPR 20 agosto 2012, n. 175, che, benché si applichi integralmente a partire dall’anno scolastico 2013-14 nelle scuole statali e paritarie, produce comunque i suoi primi effetti dal corrente anno scolastico 2012-13, sui rapporti di lavoro instaurati successivamente alla data della sua entrata in vigore (31 ottobre 2012). Ad illustrare questi effetti, il Miur ha pubblicato la Nota prot.n. 2989 del 6 novembre 2012. Tra le modifiche introdotte dalla nuova Intesa, cambiano i profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione: la formazione iniziale degli insegnanti di religione cattolica viene adeguata a quella prevista per tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola, tenendo conto anche delle novità intervenute nell’ordinamento accademico delle facoltà ecclesiastiche che rilasciano i titoli di qualificazione validi per accedere all’insegnamento della religione cattolica. I nuovi profili di qualificazione professionale andranno a regime solo con l’anno scolastico 2017-18, e i titoli di studio previsti dall’Intesa di cui al DPR 751/85, come modificato dal DPR 202/90, se conseguiti entro la data di entrata in vigore del DPR 175/12, rimangono validi per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali e paritarie. Pertanto, tutti gli insegnanti di religione cattolica attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato o con incarico annuale ai sensi dell’art. 309 del DLgs 297/94 non dovranno integrare i titoli in loro possesso o conseguire titoli di studio aggiuntivi per continuare ad insegnare religione cattolica. A partire dal 1 settembre 2017 tutti gli altri insegnanti di religione cattolica potranno accedere all’insegnamento della religione cattolica solo con il possesso dei titoli contemplati dal DPR 175/12. Nella fase transitoria, dal 31 ottobre 2012 al 1 settembre 2017 rimangono validi per l’accesso all’insegnamento della religione cattolica, oltre ai titoli di qualificazione introdotti dal DPR 175/12, anche i titoli di studio del vecchio ordinamento conseguiti entro le scadenze indicate dal medesimo DPR 175/12. Ogni docente di religione cattolica dovrà essere dunque in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) un titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede; b) l’attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore; c) una laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede. Solo nelle scuole dell’infanzia e primarie, in continuità con il passato, è consentito che l’insegnamento della religione cattolica sia impartito anche da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall’ordinario diocesano. |