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PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

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Riportiamo, come ogni anno, all’attenzione dei nostri lettori la possibilità, da parte del personale della scuola, di poter chiedere 150 ore di permessi, per l’anno solare 2013, per il conseguimento di titoli di studio. Le domande vanno presentate entro il 15 novembre.

 

La normativa di riferimento è rinvenibile nel DPR n. 395 del 23/8/1988 e nel CCNL/2007, oltre che nella contrattazione decentrata a livello regionale che definisce le modalità di fruizione.

Può presentare domanda:

  • il personale a tempo indeterminato, a prescindere dall’anzianità di servizio,
  • il personale supplente con contratto di durata sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2013) o sino al termine dell’anno scolastico (31 agosto 2013).

I permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studi legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.

 


Contingente di assegnazione

In riferimento a quanto stabilito nella C.M. 319/1991 il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare, complessivamente, il tre per cento della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all’unità superiore. Nelle predette dotazioni organiche, ai fini del calcolo della percentuale del tre per cento, vanno computate anche le dotazioni organiche aggiuntive. Nel calcolo del contingente è irrilevante la distribuzione del personale per età, sesso, qualifica e profilo professionale. L’Ufficio Scolastico Provinciale con atto formale da affiggere all’albo dell’ufficio entro il 15 ottobre, determina in relazione alle rispettive consistenze organiche, il numero complessivo dei permessi retribuiti concedibili, distribuendo il predetto numero proporzionalmente fra:

  • personale docente, distinto per grado di istruzione, nonché personale educativo;
  • personale A.T.A., considerato complessivamente, senza distinzione per profilo professionale.

 


Presentazione delle domande

La domanda di concessione dei permessi straordinari retribuiti va indirizzata all’Ufficio Scolastico della provincia in cui è ubicata la sede di servizio ed inoltrata per il tramite del Dirigente scolastico, entro il termine perentorio del 15 novembre 2012. L’istanza, redatta in carta semplice, deve contenere, unitamente alla esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 395/1988, i seguenti dati:

  • nome, cognome, luogo e data di nascita;
  • tipo di corso;
  • durata dei permessi da utilizzare nel corso dell’anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto;
  • per il personale docente, ruolo di appartenenza e sede di servizio;
  • per il personale educativo, sede di servizio;
  • per il personale A.T.A., il profilo professionale e la sede di servizio;
  • l’anzianità complessiva di servizio di ruolo;
  • il possesso di eventuali requisiti di precedenza.

L’anzianità di servizio può essere documentata con dichiarazione personale.

Scarica il fac simile di domanda.

 


Modalità di concessione

L’Ufficio Scolastico Provinciale provvede a formare una graduatoria dei richiedenti, distinta secondo i criteri descritti in precedenza, sulla base dei seguenti parametri, indicati in ordine di priorità:

  1. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
  2. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di I e II grado o di un diploma di laurea o titoli equipollenti;
  3. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno;
  4. frequenza di corsi finalizzata al conseguimento di titoli di studio in corsi post-universitari;
  5. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto;
  6. anzianità di ruolo;
  7. età.

I permessi verranno concessi in base alla graduatoria come sopra specificata e fino alla concorrenza del contingente determinato e distribuito proporzionalmente tra i destinatari.

A parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso.

 


Durata dei permessi – Certificazione

I permessi straordinari retribuiti decorrono dal 1° gennaio 2013 sino a tutto il 31.12.2013 e, come detto in precedenza, sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi, e sono rinnovabili, con priorità rispetto agli altri richiedenti, per tutta la durata del corso prescelto.

La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e/o agli esami finali sostenuti va presentata al capo d’istituto della scuola di servizio, ove possibile, subito dopo la fruizione del permesso e, comunque, non oltre il termine di ciascun anno solare. I medesimi capi di istituto riscontrano la corrispondenza tra i periodi di frequenza indicati nella certificazione e i periodi di permesso di cui ha usufruito l’interessato.

La certificazione dovrà comunque essere presentata prima di un eventuale cambio di sede di servizio.

Sembra opportuno puntualizzare che i permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988 sono consentiti soltanto per la frequenza dei corsi espressamente previsti nella presente circolare e non anche per la sola preparazione degli esami finali dei corsi e per la sola preparazione della tesi di laurea.

Il personale interessato ai corsi descritti in precedenza, ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. È necessario presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine all’ iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti.

I provvedimenti formali di concessione dei permessi dovranno essere predisposti entro il 15 dicembre 2012.

Nel caso di personale assente in quanto beneficiario dei permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti in tema di sostituzione di personale della scuola.

Per quanto attiene in particolare alla scuola primaria, in ragione della peculiarità didattica e formativa sottolineata dalla riforma degli ordinamenti (Legge n. 148/1990), le assenze derivanti dalla frequenza dei corsi suddetti sono consentite:

  • se superiori a cinque giorni, alla condizione di effettuare la sostituzione del docente con altro insegnante titolare soprannumerario o comunque a disposizione;
  • se inferiore a cinque giorni ovvero per le assenze orarie, oltre l’utilizzazione sopra detta, sono da tener presenti anche le disposizioni attuative dell’art. 9, comma 5, della Legge n. 148/1990.

 

Fruizione di permessi per la partecipazione ai corsi organizzati dalle Università telematiche

La circolare n.12/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che non si ravvisano preclusioni di alcun genere alla fruizione dei permessi studio da parte dei dipendenti pubblici iscritti alle università telematiche. Pur confermando che la gestione dell’istituto spetta all’amministrazione presso cui il personale è in comando, il DFP sottolinea che “la fruizione risulta subordinata alla presentazione della documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all’attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest’ultimo caso i dipendenti iscritti alle università telematiche dovranno certificare l’avvenuto collegamento all’università telematica durante l’orario di lavoro”.

Per rafforzare l’interpretazione giuridica, la circolare della Funzione Pubblica evidenzia che “nell’ottica dell’efficienza dell’amministrazione, l’Unione Europea ha incoraggiato gli stati membri a sperimentare nuovi metodi e approcci di apprendimento che favorissero l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nei sistemi di istruzione e formazione”.

Per favorire la formazione universitaria di lavoratori e disabili, già da tempo l’ordinamento italiano ha abilitato le università telematiche a rilasciare titoli accademici.

La specializzazione e la formazione dei dipendenti pubblici, inoltre, rientra da anni nelle priorità del Dipartimento della Funzione Pubblica, nell’ottica di una burocrazia snella, moderna, efficace e capace di fornire un servizio concreto al cittadino. A tal fine “è importante che – nei limiti del buon andamento e dell’efficienza dell’organizzazione – i dipendenti interessati siano messi nelle condizioni di seguire i corsi e di fruire delle agevolazioni che l’ordinamento prevede allo scopo”.

La circolare della Funzione Pubblica è intervenuta a fare chiarezza anche alla luce dei dubbi sollevati da un parere dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni. L’Aran, infatti, aveva precluso agli studenti delle università telematiche la fruizione dei permessi retribuiti, precisando che questi ultimi potevano essere concessi soltanto per i corsi di studio in concomitanza con l’orario di lavoro.

 

 

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