Personale Ata – Necessità di reiterazione del provvedimento salva precari per l’a.s. 2012/2013
Il provvedimento inserito nel DDL Stabilità: art.3, comma 35
Per l’anno scolastico 2012-2013 l’amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione, da realizzarsi con personale docente e ATA incluso nelle graduatorie provinciali. A tal fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene a titolo gratuito, nell’ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297″
Tale provvedimento era stato anticipato in una risposta del sottosegretario Rossi Doria all’interrogazione dell’ On. Siragusa (PD) che richiedeva la reiterazione del provvedimento anche per l’a.s. 2013/14
Il testo della risposta
“Poiché il piano di contenimento della spesa di cui all’articolo 64 è stato completato con il corrente anno scolastico, la disposizione non appare ulteriormente prorogabile, almeno per quanto riguarda il comma 2 che prevedeva – in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124, sul conferimento delle supplenze – l’assegnazione a detto personale della supplenze per assenza temporanea dei titolari con precedenza assoluta e a prescindere dall’inserimento nelle graduatorie d’istituto.
Considerazioni
Per quanto riguarda il personale ATA le cose non stanno esattamente come ha detto il sottosegretario nella risposta sopra riportata in quanto pur essendo vero che il contenimento della spesa di cui all’art.64 è stato completato con il corrente anno scolastico, è altrettanto vero che altre disposizioni emanate successivamente all’art.64 citato di fatto continuano a produrre tagli di posti ATA.
La Scuola italiana, infatti, continua ad essere oggetto di attenzione da parte del nostro Governo nonostante i tagli già subiti (oltre 132.000 posti, tra docenti e ATA), per effetto dell’applicazione dell’art. 64 della legge 133/2008, negli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012.
Il decreto legge n. 95/2012 “Spending review” contiene norme che riguardano la Scuola, alcune delle quali finalizzate a tagliare ulteriori posti; la norma, che è già operante, prevede infatti, da subito, il passaggio di tutti i docenti inidonei e degli insegnanti tecnico-pratici (“ITP C555 e C999”) sui posti di assistente amministrativo e assistente tecnico.
Si tratta di una norma che sicuramente penalizza i diretti interessati e annulla del tutto la possibilità di lavoro per i precari a.t.a..
Per effetto della nuova norma, 3110 insegnanti non idonei a svolgere il ruolo di docente, ma idonei a svolgere altri compiti, e circa 850 ITP (classi concorso C555 e C999) passano sui posti di assistenti amministrativi per cui nei fatti ci troviamo di fronte a ulteriori tagli ai posti di personale ATA di altrettanti posti che si vanno ad aggiungere al taglio dei posti del profilo di DSGA pari a 1100 (sulle scuole sottodimensionate) ed al congelamento dei posti di assistente Tecnico in numero pari a quello dei docenti ITP di laboratorio che, dopo i movimenti di mobilità, sono risultati in soprannumero per il corrente anno scolastico 2012/2013.
CONCLUSIONI
La normativa del salva precari vigente per gli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/12 deve essere reiterata per il corrente anno scolastico 2012/2013, quantomeno, per il personale ATA.
La disposizione contenuta nel Disegno di legge “stabilità” non risolve il problema del precario ATA che si è visto scippare il posto dall’applicazione del decreto legge n. 95/2012 “Spending review” per cui bisogna necessariamente apportare al testo della norma la modifica nel senso sopra indicato.
Silvio Mastrolia
vice coordinatore nazionale Federazione Gilda Unams