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FRUIZIONE DEI PERMESSI LEGGE 104 PER ASSISTERE IL DISABILE CHE LAVORA

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Il Dipartimento della Funzione Pubblica interviene sul caso del dipendente che assiste un congiunto disabile, che a sua volta fruisce dei permessi per se stesso
Nel rispondere alla richiesta avanzata dal un’azienda ospedaliera di Roma, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato un parere del 5 novembre, con il quale analizza un caso specifico di fruizione dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/92: quello deldipendente che assiste un congiunto lavoratore in situazione di handicap grave, il quale fruisce dei permessi per se stesso.
In particolare, la richiesta verte sulla necessità che i giorni di permesso dei due soggetti interessati debbano essere fruiti nelle stesse giornate.
La normativa, a tale proposito, non preclude espressamente la fruizione del beneficio qualora il disabile prenda i permessi per se stesso, né tantomeno indica le modalità di fruizione per il caso prospettato.
Normalmente, le giornate fruite come permesso ex l. 104 del 1992 coincidono per il dipendente che assiste e per il disabile, ma ciò non esclude che se il lavoratore che assiste il disabile abbia la necessità di assentarsi per svolgere attività, per conto del disabile, nelle quali non è necessaria la sua presenza, il primo possa fruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile si rechi regolarmente al lavoro.
Sulla base di quanto sopra – conclude il Dfp – tenendo conto della varietà delle situazioni possibili, limitare in tal senso la possibilità di utilizzo dei permessi potrebbe difficilmente trovare una giustificazione legittima.
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