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Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2012/2013 – Termini e modalità di presentazione delle domande

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C.M. n 88 – Roma,18-10-2012 – Prot. 6714 – Per l’anno scolastico 2012/2013, si confermano le disposizioni impartite nel decorso anno scolastico con la C.M. n.95 del 24 ottobre 2011, qui allegata, in relazione alle modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni e alla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche, con le seguenti modifiche.
Le date indicate per l’anno scolastico 2011/2012, contenute nella citata C.M. n.95/2011, si intendono puntualmente riferite anche all’anno scolastico 2012/2013. Le stesse vengono di seguito riportate:
– 30 novembre 2012, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al proprio dirigente scolastico;
– 30 novembre 2012, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni ai Direttori Generali della Regione di residenza. I candidati esterni indicano nell’istanza di partecipazione (anche nel caso in cui trattasi di indirizzi linguistici), corredata dalla documentazione necessaria, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame.
I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o lingue straniere, eventualmente, presentate.
– 31 gennaio 2013, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito;
– 31 gennaio 2013, termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. L’ esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti Direttori Generali;
-20 marzo 2013, termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2013 e prima del 15 marzo 2013 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.
– Alunni della penultima classe
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del DPR n.122/2009, sono ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica.
– Alunni dell’ultima classe
Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122). Il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122 ).
Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
La C.M. n.20 del 4-3-2011, concernente la “validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado-Artt.2 e 14 DPR 122/2009”, ha fornito alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in questione.
La circolare ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste – come previsto dal citato art.14, comma 7, del D.P.R. n.122/2009 – nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.
La citata CM n.20/2011 ha previsto, opportunamente, per le scuole alcuni adempimenti, finalizzati ad agevolare la conoscenza tempestiva da parte delle famiglie della presenza scolastica degli studenti.
A tal fine, all’inizio dell’anno scolastico le istituzioni scolastiche comunicano ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno. Le istituzioni scolastiche pubblicano altresì all’albo dell’istituto le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.
Le scuole devono fornire, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.
Si aggiunge che, ai sensi dell’art.14, comma 7, del DPR n.122/2009, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione all’esame di Stato si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.
La C.M. n.20 del 4-3-2011, ha previsto, a titolo indicativo e nel rispetto dell’autonomia scolastica, fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe, le assenze dovute a: gravi motivi di salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
– Alunni in possesso del diploma professionale di tecnico, di durata quadriennale
Nelle more della piena attuazione dell’art. 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, gli studenti in possesso di uno dei diplomi professionali di tecnico, di durata quadriennale, di cui all’allegato 4 all’Accordo in sede di Conferenza unificata 29 aprile 2010, recepito con il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali il 15 giugno 2010, confermato dall’allegato 3 all’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepito con il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali l’11 novembre 2011 possono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato per il conseguimento di un diploma di istruzione professionale coerente con il percorso seguito, sempreché siano stati ammessi alla frequenza del corso annuale di cui al citato articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Le modalità di realizzazione del predetto corso annuale sono definite dagli accordi territoriali previsti dal capo VII delle linee guida di cui all’articolo 13, comma 1 quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40, adottate, previa intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, con decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 4 del 18/1/2011.
Gli studenti interessati presentano la predetta domanda al Direttore Generale dell’Ufficio scolastico della regione ove risiedono entro il 30 novembre 2012.
– Disposizioni generali
I dirigenti scolastici, ai quali vengono assegnate dal Direttore Generale regionale le domande dei candidati esterni di partecipazione all’esame di Stato, effettuano immediatamente l’esame delle relative posizioni, dando comunicazione al Direttore Generale di eventuali irregolarità non sanabili riscontrate. Il Direttore Generale inviterà i dirigenti scolastici ad effettuare tempestivamente un attento esame della regolarità di tutte le domande presentate dai candidati esterni, al fine di evitare che eventuali situazioni irregolari emergano successivamente in sede di esami di Stato, incidendo sul proficuo svolgimento degli esami di Stato.
A proposito dei candidati esterni, pare opportuno rammentare che: i candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all’ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, sostengono l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno. Sostengono altresì l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno i candidati esterni che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso nell’anno o negli anni scolastici precedenti e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano conseguito il relativo Diploma; così parimenti i candidati esterni che abbiano superato nell’anno o negli anni precedenti l’esame preliminare e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano superate (parere dell’Ufficio legislativo in data 16-2-2010). L’esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe del tipo di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado cui l’esame si riferisce. L’esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all’esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d’esame di cui all’art. 4 della O.M. n.41 dell’11 maggio 2012, come idoneità ad una delle classi precedenti l’ultima ovvero come idoneità all’ultima classe. Tale disposto si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.
I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche paritarie e legalmente riconosciute, subito dopo il termine del 30 novembre, comunicano al competente Direttore Generale regionale il numero ed i relativi nominativi dei candidati interni agli esami di Stato.
Si ricorda, infine, che ai sensi dell’art.3 della OM n.68 dell’1-8-2012, la prima prova scritta dell’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 19 giugno 2013, alle ore 08.30.

il direttore generale
Carmela Palumbo

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