1) Gli appartenenti alle categorie protette hanno diritto alla riserva dei posti, così come previsto dalla Legge 68/99 e successive modifiche ed integrazioni?
Risposta: Si. Anche se non espressamente indicato nel bando, l’articolo 19 dello stesso (norme di salvaguardia) rimanda alle regole generali per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Il candidato, quindi, potrà indicare il titolo di riserva posseduto nell’apposita sezione della domanda.
2) I titoli inseriti nella scheda della professionalità sono validi anche per la valutazione della domanda?
Risposta: No. I titoli inseriti nella scheda della professionalità, non essendo legata al concorso, non sono automaticamente trasferiti nella sezione “titoli valutabili” della domanda. Ne consegue che gli stessi devono essere inseriti nuovamente in tale sezione.
3) Le date di conseguimento di titoli (abilitazione, laurea, ecc.) sono obbligatori?
Risposta: No, ora tutte le date di conseguimento dei titoli, sia nella sezione titoli di accesso, che in quella dei titoli valutabili, non sono più obbligatorie (vedi anche faq. n. 17)
4) Come può essere indicata, nel menù a tendina, l’attività di ricerca scientifica di cui al punto A.2.16 dell’Allegato 4?
Risposta: deve essere indicata selezionando nel menù a tendina la voce “dottorato” e successivamente indicata nel campo libero che si apre nella schermata successiva.
5) Come vanno inseriti i punteggi della laurea e del diploma di scuola secondaria di secondo grado che costituiscono titolo di accesso al concorso?
Risposta: L’inserimento del titolo di accesso è richiesto in due diverse sezioni della domanda: quella dei “titoli di accesso” e quella dei “titoli valutabili”. Pertanto nella prima il voto deve essere dichiarato come riportato dal diploma finale, mentre nella seconda deve essere rapportato a 110, come previsto dalla nota 1 relativa al punto A.1.1 dell’allegato 4 al DDG 82 del 24 settembre 2012 .
6) Sono validi, ai fini dell’ammissione al concorso i diplomi di laurea conseguiti entro i termini previsti dall’art. 2 del bando, ma perfezionati, ai fini della validità del piano di studio richiesto per l’insegnamento, con esami aggiuntivi sostenuti successivamente a tali termini?
Risposta: Si, gli esami aggiuntivi, purché superati entro la data di iscrizione al concorso, che hanno integrato il piano di studi richiesto per l’accesso all’insegnamento sono validi anche se conseguiti in date successive ai termini previsti dall’art. 2 del bando. Resta fermo invece il termine per il conseguimento del diploma di laurea.
Miur