Come abbiamo già anticipato, il Governo continua a ritenere valida la ritenuta del 2,5% dell’80% del Tfr. Di che cosa si tratta?
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Facciamo un passo indietro per capire meglio: con il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, modificato in legge n. 122 del 30 luglio 2010, allo scadere dei 60 giorni utili per convertirlo, si prevedeva, in particolare con il comma 10 dell’art. 12, con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, che il computo dei trattamenti di fine servizio, venisse regolato dall’articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.
Per cui il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si sarebbero dovuti effettuare secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell’aliquota del 6,91%.
Con l’applicazione di questa legge, a partire dal 1° gennaio 2011, dalla busta paga dei dipendenti pubblici e quindi anche del personale scolastico, sarebbe dovuto cessare il prelievo del 2,5% dell’80% del Tfr. Questo prelievo del 2,5% sull’80% del Tfr era regolato da un decreto del Presidente della Repubblica, in particolare si trattava del D.P.R. n. 1032/1973.
Invece. nonostante l’entrata in vigore della legge n. 122/2010, dalle buste paga dei dipendenti pubblici e anche del personale scolastico a partire dal 1° gennaio 2011 a tutt’oggi continua ad essere applicata illegittimamente la ritenuta del 2,5% sull’80% del Tfr. A dire che questa ritenuta è effettivamente illegittima è la sentenza n. 223emessa da parte della Corte Costituzionale dell’11 ottobre 2012.
Cosa dice questa sentenza? In questa sentenza si afferma l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 10, del D.L. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032
Come uscire da questo evidente errore a danno dei pubblici dipendenti? Ecco arrivare un auto-sanatoria governativa sul prelievo illegittimo del 2,5% dell’80% del Tfr. Di cosa si tratta nello specifico? Di un decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì 26 ottobre 2012, che abroga il comma 10 dell’art. 12 della legge n. 122/2010.
Con questo decreto-sanatoria, si ritorna ad applicare la ritenuta del 2,5% come si faceva legittimamente precedentemente al 1° gennaio 2011. In buona sostanza il decreto legge approvato venerdì scorso, porta le lancette legislative indietro di 2 anni, accogliendo la sentenza della Corte Costituzionale. Nel decreto viene sancito anche che qualsiasi processo pendente di restituzione delle somme trattenute nel biennio 2011-2012, saranno estinte di diritto.
Per chi è andato in quiescenza tra il primo gennaio 2011 e l’entrata in vigore del decreto appena approvato, avrà, riguardo il trattamento di fine servizio, una buonuscita ricalcolata secondo quanto previsto dal vecchio e rinato D.P.R. n. 1032/1973.
Il prossimo passo spetta a Camera e Senato che dovranno convertire in legge il decreto. Infine, vogliamo ricordare che questa auto-sanatoria governativa, eviterà allo Stato di dover restituire nelle buste paga dei dipendenti un qualcosa come 7 o 8 miliardi di euro.
Fonte latecnicadellascuola.it
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