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TFA: chiarimenti sulle abilitazioni per ambiti e a “cascata”

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Confermata la validità delle indicazioni già fornite in modo informale.

l MIUR con un avviso del 9 ottobre 2012, ha definitivamente chiarito che le norme relative alle abilitazioni per ambiti e a “cascata” previste dal DM 39/98 e dal DM 354/98 si applicano anche per coloro che parteciperanno ai corsi di TFA.

In particolare si precisa che:

  • per gli ambiti verticali (A025-A028, A029-A03, A031-A032, A043-A050, 45/A-46/A) l’abilitazione in una delle due classi di concorso è valida anche per l’altra;
  • l’abilitazione in A051 è valida anche per A043-A050;
  • l’abilitazione in A052 è valida anche per A051 e A043-A050;
  • l’abilitazione in A049 è valida anche per A038, A047 e A048.

Viene anche precisato che il possesso dell’abilitazione in A038 e in A047 corrisponde all’abilitazione in A049.

Nell’avviso viene fornita anche una indicazione sulla valutabilità delle abilitazioni per ambiti ai fini delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie d’istituto di II fascia: il punteggio aggiuntivo dei 30 punti può essere assegnato ad una sola delle classi di concorso compresa nell’ambito.

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