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Esami di stato: entro il 30 novembre 2012 la domanda

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Definite le scadenze anche per le altre casistiche: domande entro il 31 gennaio per gli “ottisti” ed entro il 20 marzo per i ritirati.

Con la circolare 88 del 18 ottobre 2012 il MIUR ha confermato, anche per quest’anno, al 30  novembre la data di scadenza delle domande per la partecipazione agli esami di statoconclusivi dei percorsi di istruzione secondaria superiore. La data è la medesima sia per i candidati interni che per quelli esterni.

Mentre per gli interni si tratta di un adempimento richiesto direttamente dalla scuola, gli esterni dovranno indirizzare la domanda al Direttore scolastico della Regione di residenza, indicando almeno tre scuole in cui intendono sostenere l’esame e le lingue straniere eventualmente presentate.

Per l’abbreviazione per merito (cosiddetti “ottisti”, ossia studenti di quarta con non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e nel comportamento, che scelgono di passare direttamente all’esame di stato, senza frequentare la quinta classe) la scadenza è fissata al 31 gennaio.

Sempre al 31 gennaio i candidati esterni, impediti per giustificate ragioni, devono in ogni caso inviare la domanda alla direzione scolastica regionale.

Infine gli alunni di quinta che si ritirano da scuola entro la data canonica del 15 marzo, devono fare domanda entro il 20 marzo, nel caso decidano di partecipare comunque all’esame.

La circolare riprende le circolari degli anni precedenti senza novità sulle date.

Candidati interni

Per l’ammissione, come già gli scorsi anni, è richiesta la sufficienza in tutte le discipline inclusa la condotta con un pesante effetto sulla selezione come avevamo già segnalato.

Nella circolare si precisa anche che per essere scrutinati e quindi ammessi è necessario aver frequentato almeno tre quarti dell’orario annuale, salvo deroghe eccezionali definite dal Consiglio di Classe secondo quanto regolamentato con la circolare 20/11 (vedi correlati).

Ottisti

Confermate le disposizioni che riguardano gli “ottisti” delle quarte e la possibilità di anticipare l’esame di stato: oltre ad aver riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento nello scrutinio finale della classe quarta, è richiesto che gli stessi abbiano almeno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni precedenti. Tali votazioni non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica  (DPR 122/09 art. 6 comma 2).

Candidati esterni

Tutti i candidati esterni, come previsto dalla Legge 167/09, dovranno superare l’esame preliminare per essere ammessi all’esame.

Candidati in possesso del diploma professionale quadriennale

La circolare, in applicazione di quanto previsto dall’Accordo in sede di conferenza unificata sull’istruzione e formazione professionale del 27 luglio 2011, recepito con DM 11 novembre 2011(vedi correlati) prevede la possibilità di presentare domanda di ammissione agli esami di Stato anche per coloro che abbiano acquisito il diploma professionale di tecnico, di durata quadriennale, purché siano stati ammessi alla frequenza del corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6, del Dlgs 226/05 sulla base di specifiche intese tra la Regione e il competente Ufficio scolastico regionale. Il regime transitorio di questa disposizione normativa è contenuta nell’Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 sui percorsi sussidiari di Istruzione e Formazione Professionale degli Istituti Professionali Statali. Si tratta di una fattispecie limitata anche per l’anno in corso agli studenti lombardi, i primi in ordine cronologico ad aver concluso un percorso professionale quadriennale.

Sappiamo che sono in via di definizione, già da tempo, le modalità con le quali debba/possa avvenire l’ammissione agli esami di stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria superiore di studenti che non hanno frequentato percorsi statali di istruzione ma percorsi di formazione professionale regionali.

Ci parrebbe quantomeno opportuno prevedere un ruolo rilevante del sistema statale di istruzione nella fase di ammissione agli esami di stato di questi studenti.

E’ una problematica, infatti, che travalica i confini regionali, che non può, quindi, essere risolta a livello regionale, trattandosi appunto di esami in esito ai quali gli studenti acquisiscono un titolo statale con valore legale.

Occorre essere consapevoli che il titolo di studio finale è uno degli elementi che sancisce il carattere nazionale del nostro sistema di istruzione: questione rilevante e delicata su cui non sono ammesse scorciatoie o superficialità.

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