Come rilevato nella nota MIUR n.4442 del 16/07/2012, il comma 22 della predetta norma, ribadisce, a mezzo di una interpretazione autentica dell’art.25, comma 5, del D. Lgs. n.165/2001, che la delega di compiti da parte del dirigente scolastico ad uno o più docenti suoi collaboratori non costituisce affidamento di mansioni superiori o vicarie, nemmeno nel caso in cui detti docenti siano beneficiari dell’esonero o semi=esonero dall’insegnamento.
Pertanto, ai collaboratori in questione non è dovuto e, di conseguenza, non può essere liquidato alcun compenso/indennità per lo svolgimento di funzioni superiori o vicarie, fermo restando la remunerazione prevista dall’art. 88 comma 2 lettera f) del CCNL Scuola del 29/11/2007 nell’ambito del Fondo d’Istituto.
Distinti saluti.
USR VENETO – Ufficio I – Contenzioso – Dott. Alessandro Mari – tel. 0412723173 – Fax 0412723120
Per IL VICE DIRETTORE GENERAL = Gianna Marisa Miola =
F.to IL DIRIGENTE