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LE ALTRE NORME PER LA SCUOLA NELLA LEGGE DI STABILITÀ

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Salva precari e ferie, dimensionamento, Uffici scolastici e “diplomifici”

Oltre ai famigerati articoli sull’aumento delle ore, nella legge di stabilità sono previste altre norme che riguardano la scuola.
Una riguarda quella rivolta a mettere in salvo almeno una parte dei precari in graduatoria che stanno rimanendo a casa a causa dei tagli di questi anni: “Per l’anno scolastico 2012-2013 l’amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le Regioni, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione, da realizzarsi con personale docente e Ata incluso nelle graduatorie provinciali.”
Salvate pure le ferie dei precari che la legge sulla revisione della pesa, spending review, non intendeva pagare. Quella norma con questo dispositivo è stata abolita.
Un altro dispositivo si riferisce al dimensionamento delle scuole, che dal 2013 dovrà essere frutto di un accordo fra ministero dell’Istruzione e Conferenza delle Regioni. Questa norma nasce dai vari contenziosi sollevati dalla Regioni e al tatto massimo di alunni per ciascun istituto autonomo.
Gli Uffici scolastici territoriali, sempre per risparmiare, potranno diventare, con una modifica al decreto legislativo 300 del 30 luglio 1999, anche interregionali.
E infine anche un dispositivo rivolto alle scuole private che, se vogliono la parificazione con quelle dello Stato, devono avere classi composte da meno 8 alunni. Alle scuole private che hanno classi di istruzione secondaria è “vietata la costituzione di classi terminali collaterali”, mentre i candidati agli esami di idoneità possono sostenerli presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, solo dei comuni di residenza. Come è noto gli esami di idoneità si sostengono per rientrare nel normale percorso scolastico. Se tuttavia tali istituti mancassero nel comune di residenza è possibile spostarsi fra quelli della provincia o al massimo all’interno della Regione di residenza. Eventuali deroghe ulteriori devono essere autorizzate.
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