Il Consiglio dei Ministri ha ufficialmente pubblicato il testo del disegno di legge di “stabilità” da sottoporre all’esame parlamentare. In particolare riportiamo quanto contenuto nei commi 42 e 43 dell’art. 3, che riguardano l’orario di lavoro (definito, con molta creatività, “orario di impegno”), facendo riferimento anche al periodo di ferie.
Comma 43 – “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche“.