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diploma maturità magistrale:

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Gentile Redazione,
segnalo che in fase di compilazione on line della richiesta di partecipazione al concorso per titoli ed esami per la scuola primaria, il MIUR IMPEDISCE di inserire il Diploma di Maturità Magistrale tra i titoli di abilitazione all’insegnamento, con ciò violando l’art. 197 comma 1 del testo unico e l’art. 15 comma 7 del DPR 323/1998 che espressamente definiscono il diploma di maturità magistrale abilitante in modo permanente all’insegnamento nella scuola primaria e ripreso da fonti secondarie quali il DI 10/03/97 e la **circolare ministeriale n. 31 del 2003.
Inoltre, non essendo valutato per quello che è, ovvero titolo di abilitazione all’insegnamento (v. CCNL mobilità* 2012 sottoscritto da FLC-CGIL, CISL scuola, UIL scuola, SNALS-CONFSAL e GILDA-UNAMS ), i diplomati magistrali partecipano con un handicap di partenza nel punteggio complessivo.
Infatti, ai sensi del CCNL mobilità della scuola statale, a coloro che sono in ruolo per altre classi di concorso e sono anche in possesso del diploma di maturità magistrale, è permesso richiedere la mobilità per l’insegnamento nella scuola primaria statale, cosa non possibile con nessun altro titolo considerato dal MIUR semplicemente “di accesso” ma solo in presenza di specifica abilitazione.
*Dal CCNL mobilità 2012: “Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997”
Nella scuola primaria, come è noto, non esiste abilitazione ma solo idoneità. I concorsi a cattedra per la scuola primaria non hanno mai avuto la funzione di abilitare all’insegnamento ma solo quella di creare una graduatoria di merito per l’accesso ai ruoli nella scuola elementare/primaria statale. L’abilitazione, invece, è data dal diploma stesso. Il concorso quindi è una procedura di reclutamento e non di formazione. Con il termine “idoneità” si indica semplicemente il superamento del concorso magistrale, che, va ricordato, non ha mai avuto alcuna funzione o valenza abilitante (non esiste alcun docente di scuola elementare/primaria in Italia che possa attestare di essersi “abilitato” mediante un concorso senza con ciò affermare il falso), in quanto il diploma, è “in sé” abilitante. Infatti l’ “idoneità” conseguita a seguito di superamento dei concorsi per l’accesso ai ruoli nella scuola statale non solo non costituisce requisito ma nemmeno elemento di valutazione ai fini dell’assunzione nelle scuole primarie paritarie, o della formazione delle graduatorie interne, giacché il titolo di abilitazione è, per l’appunto, il diploma avente valore in sé abilitante.
Il diploma di scuola di istituto magistrale conseguiti prima del 2001 è considerato a tutti gli effetti abilitante per poter insegnare nelle scuole paritarie e di essere assunti a tempo indeterminato. La parità è ottenuta dal MIUR a condizione che la scuola privata assuma docenti abilitati.
**Circolare Ministeriale n. 31 del 2003 – definita dal Ministero come “interpretazione autentica” della Legge 62/2000 con nota prot. n. 3070/A7a del 23.7.2004:
Punto 4.1: “Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l’insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 4-bis della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni. Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l’a.s. 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e degli istituti magistrali per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare.“
COORDINAMENTO NAZIONALE DIPLOMA MAGISTRALE
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