La Consulta ha dichiarato illegittima la ritenuta del 2% per il TFR
La Consulta, con la sentenza n. 223 dell’11 ottobre 2012, ha annullato l’art. 12, comma 10 del d. l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 nella parte in cui discrimina i lavoratori pubblici rispetto a quelli privati dove la trattenuta è interamente a carico del datore di lavoro.
Lo ha reso noto l’Anief che a suo tempo aveva messo a disposizione un modello di diffida per i ricorrenti e aveva iniziato le procedure di ricorso al giudice del lavoro.
La Corte “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032”.
Dal 1° gennaio 2011 il personale della scuola (e quello statale) avrebbe dovuto ritrovarsi in busta paga l’importo della ritenuta previdenziale del 2,50% sull’80% dello stipendio (pari al 2% complessivo) trattenuto sullo stipendio fino al 31 dicembre 2010. Invece la legge aveva disposto la conferma della trattenuta, ora dichiarata illegittima.
A suo tempo Tuttoscuola aveva prontamente rilevato questa forzatura normativa.
Lo Stato (cioè l’Inpdap, cioè l’Inps) ora dovrà restituire per questi due anni mediamente tra i 1.000 e i 1.200 euro ai docenti. E annullare con effetto immediato la ritenuta del 2% per un importo mensile compreso tra i 40 e 50 euro.
Il rimborso per il personale della scuola è stimabile intorno al miliardo.
tuttoscuola.com | venerdì 12 ottobre 2012 |