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Quota di riserva e personale docente proveniente da altro ruolo

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Il docente disabile proveniente da altro ruolo, una volta trasferito, può essere computato nel ruolo di destinazione, solo nel caso vi sia disponibilità nella quota d’obbligo
Con un parere di maggio, ma reso noto solo in questi giorni, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito alcuni aspetti riguardanti la computabilità, ai fini della copertura della quota d’obbligo dell’articolo 3 della legge 68/1999, del docente disabile proveniente da altro ruolo che, all’atto dell’immissione nel ruolo di provenienza, abbia già usufruito della riserva di posti in applicazione della disciplina sul collocamento obbligatorio.
In primis, la Funzione Pubblica evidenzia che secondo la giurisprudenza costituzionale, l’articolo 38, comma 3, della Costituzione consente un regime di favore nei confronti dei disabili, derogando al principio di uguaglianza e buon andamento degli uffici pubblici previsti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione, solo per favorire l’accesso dei disabili agli uffici pubblici. Nel bilanciare gli interessi in gioco, la Costituzione consente la prevalenza del principio di solidarietà su quelli di uguaglianza e merito per quanto riguarda il diritto al lavoro e non per altre finalità.
La disciplina sul collocamento obbligatorio, con le tutele contenute nella legge 68/1999, trova pertanto applicazione in riferimento all’accesso all’impiego dei soggetti disabili e non anche rispetto al trasferimento degli stessi presso datori di lavoro diversi una volta che siano stati assunti in base alla richiamata normativa.
Inoltre, con riferimento al caso specifico, il Dfp sottolinea che le disposizioni in materia di mobilità di personale disabile previste nell’ordinamento sono quelle contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Fatte queste premesse, nel parere in commento viene evidenziato che nel sistema delle assunzioni delle categorie protette da parte delle p.a., i criteri di copertura della quota d’obbligo sono condizionati dai riflessi finanziari che ne scaturiscono, tenuto conto del fatto che le assunzioni, a copertura di tale quota, non rientrano nelle limitazioni generali previste in materia.
Pertanto, il docente disabile, proveniente da altro ruolo, una volta trasferito, può essere computato nel ruolo di destinazione, ai fini della copertura della quota d’obbligo di cui all’articolo 3 della legge 68/1999, solo nel caso vi sia disponibilità nella quota stessa. Qualora vi sia tale disponibilità nel ruolo ricevente è consentito all’amministrazione cedente di scomputarlo dalla propria quota d’obbligo e di poter adottare le procedure per la copertura di tale quota in quanto così è garantita, in una valutazione complessiva, la neutralità finanziaria nel regime delle assunzioni delle categorie protette.
“Nel caso in cui il ruolo ricevente abbia la quota d’obbligo interamente coperta – conclude il Dipartimento FP -, il docente disabile rimane in carico alla quota d’obbligo del ruolo cedente fintanto che non si determina la vacanza utile di quota nell’amministrazione di destinazione. Una lettura diversa potrebbe determinare come conseguenza un incremento dei livelli occupazionali del settore pubblico in quanto le assunzioni delle categorie protette, come detto, sono sottoposte solo al vincolo di copertura della quota d’obbligo”.
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