dal blog di Liborio Butera, 26.9.2012
Facendo seguito a richieste di chiarimenti relativamente al requisito anagrafico richiesto per la partecipazione al concorso ordinario, precisiamo quanto segue.
– il decreto n. 82 di indizione del concorso , fa riferimento al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, nel quale all’art. 2 si limita la partecipazione ai concorsi agli aspiranti di età compresa tra i 18 e i 40 anni.
ATTENZIONE
– la LEGGE 15 maggio 1997, n. 127 (c.d. Bassanini 2 sulla semplificazione dell’attività amministrativa ) ha previsto all’art. 3 comma 6 che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e’ soggetta a limiti d’eta’, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita’ dell’amministrazione.
– da quanto sopra deriva che, fermo restando il limite minimo di 18 anni (maggiore età), non esiste più un limite massimo di accesso alle procedure concorsuali;
– per la cronaca, la citata norma, con il successivo comma 7, ha abolito i titoli preferenziali relativi all’età per l’ammissione ai concorsi pubblici ed è stata introdotta la preferenza a parità di punteggio per il candidato più giovane di età.