Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaDipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il Personale Scolastico |
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche, recante la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, e in particolare gli articoli 399 e ss. concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modifiche, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, e in particolare l’art. 40, comma 10, concernente i concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti d’insegnamento nelle scuole secondarie;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili e il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti per il personale scolastico;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni, e in particolare l’articolo 35, concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni nonché gli indirizzi applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 12 del 2010 del Dipartimento della funzione pubblica;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l’attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e l’attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, recante il Codice dell’amministrazione digitale,;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE sulla libera circolazione delle persone;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, e in particolare l’art. 32;
Visto il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante disposizioni per lo sviluppo, e in particolare l’articolo 9, comma 21;
Visto il decreto legge 9 febbraio dicembre 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e in particolare l’articolo 38;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto interministeriale 10 marzo 1997, concernente, in particolare, la validità permanente, ai fini dell’ammissione ai concorsi ordinari, dei titoli di studio di scuola e di istituto magistrale;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 gennaio 1998, n. 39, recante il testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 1998, n. 354, riguardante la costituzione di ambiti disciplinari di aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse, come modificato daidecreti ministeriali del 10 novembre 1998, n. 448 e del 21 dicembre 1998, n. 487;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 novembre 1998, n. 460, recante norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all’insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, relativo all’attivazione di corsi abilitanti presso le accademie di belle arti;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, relativo alle lauree specialistiche, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, recante il regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 settembre 2007, n. 137, relativo all’attivazione del biennio di secondo livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di educazione musicale e di strumento musicale;
Visto il decreto Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, recante l’equiparazione tra diplomi di laurea del vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) ex decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e lauree magistrali (LM) ex decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 22 ottobre 2004, n. 270, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante il regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 settembre 2012, prot. n. 17826, concernente la costituzione di un Comitato tecnico scientifico incaricato di fornire supporto all’amministrazione nell’ambito dell’attualizzazione dei programmi di esame relativi alle classi di concorso e ai posti di scuola dell’infanzia e primaria messi a bando, nonché per ogni altra esigenza correlata alle medesime procedure concorsuali;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 settembre 2012, n. 80, concernente prove di esame e relativi programmi;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 settembre 2012, n. 81, recante l’approvazione della tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi per esami e titoli per l’accesso ai ruoli del personale docente delle scuole dell’infanzia e del primo e secondo ciclo di istruzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 24 settembre 2012, registro n. 8, fg. 271, con il quale si autorizzano le procedure per il reclutamento di 11.542 unità di personale docente;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale docente ed educativo del comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, reso nell’adunanza del 21 settembre 2012;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Considerato altresì, che per i due anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 è stata accertata, in base ai dati rilevati dal sistema informativo di questo Ministero, la previsione di effettiva disponibilità di cattedre e posti da destinare al presente concorso per un totale di 11.542 unità.
DECRETA
• Art. 1 – Concorso: posti, cattedre e organizzazione
1. Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, secondo l’Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. I direttori generali dei competenti Uffici scolastici regionali sono responsabili dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e dell’individuazione dei vincitori, ai sensi dell’articolo 400, comma 02, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
• Art. 2 – Requisiti di ammissione
1. Ai concorsi sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia o primaria o secondaria di I e II grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i titoli di abilitazione conseguiti all’estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero.
2. Sono altresì ammessi a partecipare, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997:
a) per i posti della scuola primaria, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998;
b) per i posti della scuola dell’infanzia, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentale dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998.
3. Sono inoltre ammessi a partecipare, per i posti di scuola secondaria di I e II grado, ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999:
a) i candidati che alla data del 22 giugno 1999 (data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale) erano già in possesso di un titolo di laurea ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli Isef, che alla stessa data consentivano l’ammissione ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente;
b) i candidati che abbia conseguito i titoli di cui alla precedente lettera a) entro l’anno accademico 2001/2002, se si tratta di corso di studi quadriennale o inferiore; entro l’anno accademico 2002/2003, se si tratta di corso di studi quinquennale, nonché i candidati che abbiano conseguito i diplomi di cui alla lettera a) entro l’anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall’anno accademico 1998/1999;
4. Per i posti di insegnante tecnico-pratico, sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di studio di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono altresì applicabili ai candidati in possesso dei titoli di studio conseguiti all’estero entro i termini indicati dai medesimi commi e riconosciuti equivalenti attraverso apposito decreto di equipollenza.
6. Non possono partecipare ai concorsi coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª Serie speciale, Concorsi ed esami, prestano servizio su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.
7. I candidati devono altresì possedere i requisiti generali di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
8. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda, adempimento che l’Ufficio scolastico regionale competente espleterà solo dopo lo svolgimento della prova di preselezione di cui all’articolo 5, limitatamente ai candidati che l’hanno superata. In caso di carenza dei requisiti di ammissione, l’Ufficio scolastico regionale dispone l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
• Art. 3 – Domanda di ammissione: termine e modalità di presentazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, deve essere presentata in una sola regione.
2. I candidati in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 2 possono concorrere per uno o più posti ovvero per una o più classi di concorso. In tal caso sono tenuti a presentare, nella regione prescelta ai sensi del comma 1, un’unica domanda con l’indicazione dei posti ovvero delle classi di concorso per cui si intende concorrere.
3. I candidati presentano la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente attraverso istanza on line, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le domande presentate con modalità diverse da quella telematica non sono prese in considerazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.
4. Ai fini del comma 3, i candidati utilizzano la procedura informatica Polis presente nel sistema informativo del Ministero seguendo le istruzioni riportate nell’Allegato n. 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. I candidati possono accedere alla suddetta procedura e utilizzarla a partire dal 6 ottobre 2012 e fino alle ore 14.00 del 7 novembre 2012.
5. I candidati residenti all’estero, o ivi stabilmente domiciliati, qualora non siano già registrati, effettuano la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica Polis presso la sede dell’Autorità consolare italiana, secondo le apposite istruzioni riportate nel citato Allegato n. 2. Quest’ultima Autorità attesta la veridicità dei dati anagrafici dandone comunicazione al competente Ufficio scolastico regionale, che provvede alla registrazione dei candidati nel sistema Polis. Ultimata la registrazione, i candidati ricevono dal medesimo Ufficio scolastico regionale, per il tramite della predetta Autorità consolare italiana, i codici di accesso per l’acquisizione telematica della domanda nella successiva fase della procedura Polis. È comunque ammessa la possibilità di presentare domanda di partecipazione al concorso tramite delega ad altra persona residente nel territorio italiano, seguendo le istruzioni riportate nel citato Allegato n. 2.
6. Nella domanda, nella quale deve essere chiaramente indicato l’Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura per la quale si intende concorrere, a pena di esclusione, i candidati devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali e dei titoli di preferenza previsti dal citato D.P.R. n. 487 del 1994, dei titoli specifici di ammissione alla presente procedura concorsuale di cui all’articolo 2, nonché dei titoli valutabili ai sensi dell’articolo 12. In particolare, i candidati devono dichiarare:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all’estero; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l’esclusione dal concorso;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi; in caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
h) il possesso di titoli previsti dall’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza; i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
i) l’indirizzo di posta elettronica o, se in possesso, l’indirizzo di posta elettronica certificata, presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le variazioni; l’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancate o inesatte indicazioni dell’indirizzo e-mail da parte del concorrente;
j) se disabili ovvero affetti da disturbi specifici di apprendimento, la loro condizione, specificando ausili e tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove come risultanti da certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima dell’inizio della prova, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata del competente Ufficio scolastico regionale oppure a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizza al medesimo Ufficio scolastico regionale. La certificazione può essere inviata anche a mezzo fax e le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell’accordo raggiunto il competente Ufficio scolastico regionale redige un sintetico verbale che invia all’interessato;
k) di non prestare servizio in qualità di insegnante con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.
l) la procedura ovvero, avendone i titoli, le procedure concorsuali alle quali intendono partecipare nella regione prescelta;
m) il titolo di abilitazione posseduto o altro titolo di ammissione ai sensi dell’articolo 2, con l’esatta indicazione dell’istituzione che l’ha rilasciato, dell’anno scolastico ovvero accademico in cui è stato conseguito, del voto riportato; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza del titolo medesimo;
n) i titoli valutabili ai sensi dell’articolo 12, previsti dal decreto del Ministro dell’istruzione 21 settembre 2012, n. 81;
o) il titolo di specializzazione all’insegnamento sul sostegno, se posseduto, con l’indicazione dell’istituzione che l’ha rilasciato e dell’anno scolastico ovvero accademico in cui è stato conseguito;
p) ai fini della prova di preselezione, la lingua straniera prescelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo, fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 e 10 per la scuola primaria;
q) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso e le dichiarazioni prescritte.
• Art. 4 – Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreti dei direttori generali dei competenti Uffici scolastici regionali, secondo le modalità stabilite ai sensi dell’art. 404 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono integrate, ove necessario, con membri esperti in lingue straniere e nelle tecnologie dell’informazione e comunicazione per la valutazione delle relative competenze.
• Art. 5 – Prova di preselezione
1. Ai fini dell’ammissione alle prove scritte i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutti i posti e le classi di concorso e per tutto il territorio nazionale, volta all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, delle competenze digitali nonché delle competenze linguistiche in una delle seguenti lingue comunitarie a scelta del candidato: inglese, francese, tedesco e spagnolo. La prova si svolge in più sessioni secondo il calendario reso noto con le modalità di cui al successivo comma 7.
2. I candidati ammessi a ciascuna sessione hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova. Per ciascun candidato il sistema genera casualmente una prova costituita da 50 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:
– capacità logiche 18 domande;
– capacità di comprensione del testo 18 domande;
– competenze digitali 7 domande;
– conoscenza della lingua straniera 7 domande.
3. I quesiti di cui al comma 2 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero (www.istruzione.it) 20 giorni prima dell’avvio delle sessioni di preselezione.
4. La prova ha la durata di 50 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date.
5. La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data vale 0 punti e la risposta errata vale –0,5 punti. Il risultato della prova è immediatamente visualizzato sulla postazione del candidato.
6. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50. Il non superamento della prova comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
7. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª Serie speciale, Concorsi ed esami, del 23 novembre 2012, sulla rete intranet e sul sito del Ministero (www.istruzione.it), nonché sui siti internet degli Uffici scolastici regionali competenti a gestire la procedura, sono resi noti il calendario, le sedi e le ulteriori modalità di svolgimento della prova preselettiva. Nello stesso avviso è data comunicazione in merito alla pubblicazione dell’archivio da cui sono estratti i quesiti di cui al comma 2 nonché delle modalità di restituzione al candidato di copia della prova svolta, se richiesta.
8. L’avviso di cui al comma 7 ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di preselezione secondo le indicazioni contenute nel predetto avviso, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento di una o più sessioni della prova preselettiva nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.
9. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione dal concorso.
• Articolo 6 – Prove di esame
1. Le prove di esame e i relativi programmi, di cui al decreto ministeriale del 21 settembre 2012, n. 80, sono riportati nell’Allegato n. 3, che costituisce parte integrante del presente decreto.
• Articolo 7 – Prove scritte ovvero scritto-grafiche
1. I candidati che superano la prova di cui all’articolo 5 sono ammessi, con decreto del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente, a sostenere una o più prove nazionali scritte ovvero scritto-grafiche relative alle discipline oggetto di insegnamento per ciascun posto o classe di concorso.
2. Le prove di cui al comma 1 consistono in una serie di quesiti a risposta aperta e sono finalizzate a valutare la padronanza delle competenze professionali nonché delle discipline oggetto di insegnamento.
3. La prova scritta della scuola primaria comprende anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
4. La commissione assegna alle prove di cui al comma 1 un punteggio complessivo di 40 punti. Nel caso di due o più prove, il punteggio è ottenuto dalla media aritmetica delle singole prove, a ciascuna delle quali è assegnato un punteggio massimo di 40 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono nella prova ovvero in ciascuna delle singole prove un punteggio non inferiore a 28 punti.
5. Ai candidati che devono sostenere anche la prova di cui all’articolo 9 la commissione assegna, per la prova ovvero per le prove di cui al comma 1, un punteggio complessivo massimo di 30 punti. Nel caso di due o più prove, il punteggio è ottenuto dalla media aritmetica delle singole prove, a ciascuna delle quali è assegnato un punteggio massimo di 30 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono nella prova ovvero in ciascuna delle singole prove un punteggio non inferiore a 21 punti. Al suddetto punteggio si somma quello conseguito nella prova di cui all’articolo 9. Il punteggio finale è di conseguenza espresso in quarantesimi e costituisce il punteggio di ammissione alla prova orale di cui all’articolo 10.
• Articolo 8 – Articolazione delle prove scritte per classi di concorso comprese in ambiti disciplinari
1. Secondo il vigente ordinamento, per gli ambiti disciplinari 1, 2, 4 e 5 è prevista una prova scritta obbligatoria e comune, il cui mancato superamento comporta l’esclusione dall’unica prova orale obbligatoria e comune.
2. Per gli ambiti disciplinari 7, 8 e 9 le prove sono così articolate:
A.D. 7 (cl. 36/A e 37/A). Il candidato deve sostenere la prova scritta obbligatoria e comune di Filosofia. Il superamento di tale prova consente la valutazione delle prove aggiuntive di Psicologia, Sociologia e Scienza dell’educazione, per la classe 36/A, o di Storia per la classe 37/A, ovvero di entrambe le prove per entrambe le classi. Il superamento delle prove aggiuntive consente di sostenere le rispettive prove orali. Il mancato superamento di una delle prove aggiuntive non preclude la possibilità di sostenere la prova orale per l’altra classe di concorso per la quale sia stata superata la relativa prova aggiuntiva. Vengono compilate due distinte graduatorie, una per la classe 36/A ed una per la classe 37/A.
A.D. 8 (cl. 38/A – 47/A – 49/A). Il candidato deve sostenere la prova scritta obbligatoria di Matematica per la classe 47/A o di Fisica per la classe 38/A, ovvero entrambe le medesime prove, obbligatorie e comuni, di Matematica e di Fisica per la classe 49/A. Il superamento delle prove obbligatorie consente di sostenere l’eventuale prova pratica e le rispettive prove orali. Il superamento di tutte le prove relative alle classi 38/A e 47/A comporta l’inserimento nella graduatoria anche per la classe 49/A.
AA.DD. 4 e 9 (cl. 43/A – 50/A – 51/A – 52/A). Il candidato deve sostenere la prova scritta obbligatoria e comune di Italiano. Il mancato superamento di detta prova comporta l’esclusione dalla valutazione delle prove successive. Il superamento della prova scritta di Italiano ammette alla prova orale di Italiano, Storia, Educazione civica e Geografia. Il superamento di detta prova orale consente l’inserimento del candidato, con il medesimo punteggio, nelle distinte graduatorie relative alle classi di concorso comprese nell’ambito disciplinare n. 4 (cl. 43/A – 50/A). Al candidato avente titolo, che abbia superato la prova scritta di Italiano, è valutata la prova scritta aggiuntiva di Latino. Al candidato avente titolo che abbia superato le prove scritte di Italiano e Latino è valutata la prova aggiuntiva di Greco. In caso di valutazione positiva delle prove scritte aggiuntive di Latino e Greco, il candidato è ammesso a sostenere distinte prove orali per Latino e Greco, il cui superamento consente di essere inserito nelle rispettive graduatorie per la classe 51/A e 52/A.
• Articolo 9 – Prove di laboratorio e pratiche
1. I candidati all’insegnamento di discipline scientifiche e tecnico-pratiche che contemplano attività in laboratorio svolgono, dopo l’espletamento e il superamento della prova di cui all’articolo 7, una prova di laboratorio stabilita dalla commissione giudicatrice.
2. I candidati all’insegnamento di discipline artistiche svolgono, dopo l’espletamento e il superamento della prova di cui all’articolo 7, una prova pratica stabilita dalla commissione giudicatrice.
3. Le prove di cui ai commi 1 e 2 sono superate se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 7/10.
• Articolo 10 – Prova orale
1. Accedono alla prova orale i candidati che hanno superato la prova ovvero le prove di cui agli articoli 7 e 9.
2. La prova orale, distinta per ciascun posto o classe di concorso, ha per oggetto le discipline di insegnamento e valuta la padronanza delle medesime nonché la capacità di trasmissione delle stesse e la capacità di progettazione didattica, anche con riferimento alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Tic). La prova orale valuta altresì la capacità di conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato. Per l’ambito disciplinare n. 5 (Inglese e Francese) la prova orale si svolge interamente nella lingua straniera.
3. La prova orale consiste:
a) in una lezione simulata, della durata di 30 minuti, su una traccia estratta dal candidato 24 ore prima della data programmata per la sua prova orale. A tal fine la commissione predispone un numero di tracce pari a tre volte il numero dei candidati. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi;
b) in un colloquio immediatamente successivo, della durata massima di 30 minuti, nel corso del quale sono approfonditi i contenuti, le scelte didattiche e metodologiche della lezione di cui alla lettera a).
4. La prova orale della scuola primaria comprende anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
5. La commissione assegna alla prova un punteggio massimo di 40 punti ed è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28 punti.
• Art. 11 – Diario e sede di svolgimento delle prove d’esame
1. L’avviso relativo al calendario delle prove di cui all’articolo 7 è pubblicato dal Ministero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª Serie speciale – Concorsi ed Esami, del 15 gennaio 2013. Qualora, in ragione dell’esiguo numero dei candidati, il Ministero disponga l’aggregazione territoriale dei concorsi, ai sensi dell’articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il medesimo avviso viene reso noto anche l’Ufficio scolastico regionale che deve curare l’espletamento dei concorsi così accorpati. Della pubblicazione del suddetto avviso è data comunicazione anche sulla rete intranet e sul sito del Ministero (www.istruzione.it), nonché sui siti degli Uffici scolastici regionali. L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico, è comunicato dagli Uffici scolastici regionali competenti almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet, nonché sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Con le stesse modalità previste dal comma 1, ultimo periodo, gli Uffici scolastici regionali competenti comunicano, tramite avviso, almeno 15 giorni prima del loro svolgimento il calendario delle prove di cui all’articolo 9, nonché l’elenco delle sedi di esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
3. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di esame in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione hanno inizio alle ore 8.00. È escluso dal concorso il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
4. La vigilanza durante le prove di cui agli articoli 7 e 9 è affidata dall’Ufficio scolastico regionale agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo Ufficio scolastico regionale. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono le cause di incompatibilità previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora le prove abbiano luogo in più edifici, collocati anche in regioni diverse e aggregate ai sensi del comma 1, si istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo l’articolo 9, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
5. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice, le prove di cui agli articoli 7 e 9 si svolgono alla presenza del comitato di vigilanza.
6. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione a mezzo di posta elettronica all’indirizzo comunicato nella domanda di partecipazione al concorso, con l’indicazione delle votazioni riportate in ciascuna delle prove di cui agli articoli 7 e 9, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova orale. La mail è trasmessa ai candidati almeno venti giorni prima della data in cui essi devono sostenere la prova orale.
7. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
9. Per essere ammessi a sostenere tutte le prove d’esame i concorrenti dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
• Art. 12 – Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli
1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto ministeriale 21 settembre 2012, n. 81, la cui tabella con la relativa ripartizione dei punteggi è riportata nell’Allegato n. 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. I suddetti titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione.
2. La commissione giudicatrice valuterà esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini del comma 2, il candidato che ha ricevuto dall’Ufficio scolastico regionale competente comunicazione del superamento della prova orale presenta al direttore generale del medesimo Ufficio i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione.
4. L’Ufficio scolastico regionale si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R. n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente Ufficio scolastico regionale. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
5. Ai titoli, indicati nel citato Allegato n. 4, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 20 punti. L’allegato indica anche il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascun titolo.
• Art. 13 – Adempimenti finali
1. La commissione giudicatrice provvede alla compilazione di una graduatoria di merito in cui sono inclusi i candidati che hanno superato la prova orale, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio finale espresso in centesimi corrispondente alla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione delle prove di cui agli articoli 7, 9 e 10 e dei titoli di cui all’articolo 12.
2. Il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente approva la predetta graduatoria e con proprio decreto individua i vincitori pari al numero dei posti messi a concorso, dandone massima pubblicità.
3. La vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo indeterminato conferiscono ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 2, commi 2, 3 e 4 il titolo di abilitazione all’insegnamento.
• Art. 14 – Assunzione in servizio
1. Il vincitore del concorso, che risulti in regola con la prescritta documentazione, ha titolo ad essere assunto con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del vigente Ccnl del comparto scuola.
2. Coloro che risultano vincitori in più procedure concorsuali esercitano il diritto di opzione nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.
2. I docenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di cui al comma 1 e sono tenuti alla permanenza in servizio nell’ambito provinciale per un periodo di 5 anni, ai sensi dell’articolo 9, comma 21, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
3. La costituzione del rapporto di lavoro è, comunque, subordinata all’autorizzazione all’assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
• Art. 15 – Presentazione dei documenti di rito.
1. I concorrenti vincitori sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I concorrenti vincitori devono altresì produrre al competente Ufficio scolastico regionale, entro il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, a pena di decadenza dall’impiego, la certificazione sanitaria, rilasciata ai sensi delle disposizioni vigenti, da cui dovrà risultare l’idoneità fisica all’assolvimento della specifica funzione cui si accede. L’Ufficio scolastico regionale ha in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori alla visita di una commissione medica e, in base all’esito di detta visita, è tenuto a disporre la decadenza da ogni diritto conseguente alla vincita del concorso nei confronti dei candidati che risultino fisicamente non idonei alla funzione da svolgere.
3. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
• Art. 16 – Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro
1. Il rifiuto dell’assunzione o la mancata presentazione senza giustificato motivo nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo diritto con esclusione dalla graduatoria.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori il competente Ufficio scolastico regionale può procedere ad altrettante assunzioni di candidati secondo l’ordine della graduatoria concorsuale.
• Art. 17 – Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato ovvero dalla piena conoscenza dei provvedimenti stessi.
• Art. 18 – Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tale scopo dall’Amministrazione è finalizzato unicamente all’espletamento del concorso medesimo e avverrà con l’utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati, resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al concorso e il possesso dei titoli, pena rispettivamente l’esclusione dal concorso e/o la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al competente Ufficio scolastico regionale, titolare del trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente individuato dall’Ufficio scolastico regionale competente.
• Art. 19 – Norme di salvaguardia
1.Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e quelle generali sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché le disposizioni previste dal vigente Ccnl del personale docente ed educativo del comparto scuola.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica – IV serie speciale – “Concorsi ed esami”. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e 60 giorni per il ricorso giurisdizionale al Tar competente). È inoltre pubblicato sul sito internet (www.istruzione.it) e sulla rete intranet del Ministero, nonché sui siti internet dei competenti Uffici scolastici regionali.
Roma, 24 settembre 2012
IL DIRETTORE GENERALE
Lucrezia Stellacci
Elenco allegati
• Allegato 1. Ripartizione per ciascuna regione dei posti di scuola dell’infanzia e primaria, delle cattedre delle scuole superiori di I e II grado e dei posti di sostegno;
• Allegato 2. Istruzioni per l’utilizzo della procedura informatica Polis (acquisizione domande di partecipazione);
• Allegato 3. Prove di esame e relativi programmi (estratto del decreto ministeriale 21 settembre 2012, n. 80);
• Allegato 4. Tabella titoli valutabili e relativa ripartizione dei punteggi (estratto dal decreto ministeriale 21 settembre 2012, n. 81).
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