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Chi può partecipare al concorso

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Art. 2 dm n. 82 del 24 settembre 2012 – Requisiti di ammissione 

1. Ai concorsi sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia o primaria o secondaria di I e II grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i titoli di abilitazione conseguiti all’estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero.

2. Sono altresì ammessi a partecipare, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997:
a) per i posti della scuola primaria, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998;

b) per i posti della scuola dell’infanzia, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentale dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998.

3. Sono inoltre ammessi a partecipare, per i posti di scuola secondaria di I e II grado, ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999:

a) i candidati che alla data del 22 giugno 1999 (data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale) erano già in possesso di un titolo di laurea ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla stessa data consentivano l’ammissione ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente;

b) i candidati che abbia conseguito i titoli di cui alla precedente lettera a) entro l’anno accademico 2001-2002, se si tratta di corso di studi quadriennale o inferiore; entro l’anno accademico 2002- 2003, se si tratta di corso di studi quinquennale, nonché i candidati che abbiano conseguito i diplomi di cui alla lettera a) entro l’anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall’anno accademico 1998-1999;

4. Per i posti di insegnante tecnico-pratico, sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di studio di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono altresì applicabili ai candidati in possesso dei titoli di studio conseguiti all’estero entro i termini indicati dai medesimi commi e riconosciuti equivalenti attraverso apposito decreto di equipollenza.

6. Non possono partecipare ai concorsi coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale, Concorsi ed Esami, prestano servizio su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.

7. I candidati devono altresì possedere i requisiti generali di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

8. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda, adempimento che l’Ufficio scolastico regionale competente espleterà solo dopo lo svolgimento della prova di preselezione di cui all’articolo 5, limitatamente ai candidati che l’hanno superata. In caso di carenza dei requisiti di ammissione, l’Ufficio scolastico regionale dispone l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

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